"Il problema serio di una democrazia e' avere principi forti ma capire la storia" - Romani Prodi
Procedura civile
Alert: riforma della procedura civile - gli emendamenti del Governo in class action e ricorsi in Cassazione
Modifiche in arrivo Tante piccole modifiche al testo esistente - photo courtesy of ilco
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Seguire un testo non definitivo e' un lavoraccio. Mio padre consigliava di studiare solo il testo pubblicato in Gazzetta. Ma al momento le proposte stanno facendo discutere gli avvocati, e influiscono positivamente sulla stesura del testo. Al link indicato trovate il testo degli emendamenti completo. Qui riportiamo sinteticamente alcuni temi che vengono modificati. Non troverete una articolazione completa, ma un semplice copia e incolla dei passaggi piu' innovativi o di interesse generale:
Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «360-bis. (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile: a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni dalla Corte; b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;
Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati. Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375 numeri 1 e 5, seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto. L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari. Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, comma quarto».
Piu' leggiamo le proposte e piu' troviamo modifiche piccole, concrete, utili. Sara' da metabolizzare, certamente si continua il percorso di una riforma fatta di tante piccole modifiche con risvolti immediatamente pratici sulla velocità del processo. Le modifiche sono tante e, come dicevo, tutte ancora da approvare. Pero' molto interessanti. 24.09.2008 Spataro Commissione affari costituzionali Camera Link: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/frs
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