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"Il problema serio di una democrazia e' avere principi forti ma capire la storia" - Romani Prodi



Procedura civile    

Alert: riforma della procedura civile - gli emendamenti del Governo in class action e ricorsi in Cassazione

24.09.2008 - pag. 61387 print in pdf print on web

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S

Seguire un testo non definitivo e' un lavoraccio. Mio padre consigliava di studiare solo il testo pubblicato in Gazzetta.

Ma al momento le proposte stanno facendo discutere gli avvocati, e influiscono positivamente sulla stesura del testo.

Al link indicato trovate il testo degli emendamenti completo.

Qui riportiamo sinteticamente alcuni temi che vengono modificati. Non troverete una articolazione completa, ma un semplice copia e incolla dei passaggi piu' innovativi o di interesse generale:

 

  • class action:ART. 28. Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il primo periodo.
    C
    onseguentemente, al medesimo capoverso, al secondo periodo sostituire le parole: Gli stessi soggetti con le seguenti: I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.
  • Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza).
  • Art. 45. - Conflitto di competenza e regolamento di competenza).
  • 152-bis. (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.
    I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle pani, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico giuridiche da affrontare.
    Nel computo del termine stabilito dal primo comma non si tiene conto del tempo decorso a causa di rinvii concordemente richiesti dalle pani, ovvero della rimessione in termini e delle rinnovazioni degli atti imposte dalla condotta delle stesse).
  • «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;.
  • 7-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile , il secondo comma, è sostituito dal seguente:
    «Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti.
  • sanzione pecuniaria processuale per chi non accetta la proposta conciliativa - ... che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave al pagamento di una sanzione pecuniaria processuale non inferiore a euro 500 e non superiore a euro 20.000.
  • (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile).
  • nuovi limiti di competenza per valore
  • Art. 61 4-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)
  • La citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo
  • att. 131-ter. (Appellabilità dei provvedimenti decisori di primo grado)

Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente: «360-bis. (Ammissibilità del ricorso). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

a) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni dalla Corte;

b) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;


c) quando appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo;


d) quando ricorrono i presupposti per una pronuncia ai sensi dell'articolo 363.

Sull'ammissibilità del ricorso la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile resa da un collegio di tre magistrati.

Se il collegio ritiene inammissibile il ricorso, anche a norma dell'articolo 375 numeri 1 e 5, seconda parte, il relatore deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che giustificano la dichiarazione di inammissibilità. Si applica l'articolo 380-bis, commi secondo, terzo e quarto.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite con biglietto di cancelleria, ovvero mediante telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa a tali forme di comunicazione degli atti giudiziari.

Il ricorso dichiarato ammissibile è assegnato a una sezione della Corte di cassazione per la sua trattazione. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, comma quarto».

 

IN BREVE

Piu' leggiamo le proposte e piu' troviamo modifiche piccole, concrete, utili.

Sara' da metabolizzare, certamente si continua il percorso di una riforma fatta di tante piccole modifiche con risvolti immediatamente pratici sulla velocità del processo.

Le modifiche sono tante e, come dicevo, tutte ancora da approvare. Pero' molto interessanti. 


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24.09.2008 Spataro

Commissione affari costituzionali Camera Link: http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/frs

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