Diritto sportivo Dal 22.1.2004 La Banca Dati Normativa e Giurisprudenziale dell'avv. Alberto Foggia
Home Store Percorsi Giurisprudenza Normativa Prassi G.U. Demo Iscrizioni
Store · Indice   
Newsletter · Contatti   

Accesso


Password persa ?

oppure




Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





"Noi non abbiamo vie di mezzo: o stiamo sulla luna o andiamo nel pozzo." - Il Trap.

      

Dalla Corte dei Conti: relazione sulla gestione finanziaria del CONI (2006)

2008-09-19  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

RELAZIONE sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI SERVIZI S.p.A. per l’esercizio 2006

R

RELAZIONE sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI SERVIZI S.p.A. per l’esercizio 2006

 

 

 

 

 

 

S O M M A R I O

 

 

 

Premessa

 

 

1.1.

Il nuovo ordinamento dello sport

1.2.

L’istituzione di CONI Servizi S.p.A.

1.3.

L’assetto di CONI Servizi S.p.A. – Gli organi

1.4.

Le funzioni esercitate da CONI Servizi S.p.A.

1.5.

Il contratto di servizio per il 2006

1.6.

Il bilancio di esercizio – Lo stato patrimoniale

1.7.

Il conto economico

1.8.

Le società partecipate da CONI Servizi S.p.A.

1.9

Valutazioni conclusive

 

 

 

 

 

 

 

 

Premessa

 

 

La relazione che la Corte è chiamata a rendere sulla gestione 2006 si colloca in immediata successione alla Relazione sul Bilancio 2005 della CONI Servizi S.p.A., nuovo soggetto giuridico precostituito per la gestione delle risorse destinate alla promozione dello Sport in Italia in esecuzione dei programmi e delle linee guida individuate dall’Ente CONI.

Le modalità del controllo sono quelle previste dall’art. 12 della Legge 21 marzo 1958 n. 259, che costituisce diretta attuazione dell’art. 100 della Costituzione e che, oltre ad istituire la Sezione, ha adottato un compiuto sistema di norme per il controllo e la conseguente funzione di Referto al Parlamento.

 1.1. Il nuovo ordinamento dello sport

 

Il contesto normativo di riferimento per l’esercizio 2006 oggetto della presente relazione va individuato nel decreto legislativo n. 242 del 1999, nel decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 15, che ha modificato ed integrato il precedente decreto, nonché negli artt. 4 e 8 del Decreto Legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178.

L’ordinamento dello sport dettato nel 1942 e durato oltre un cinquantennio risulta profondamente modificato dalle riforme incisive introdotte dalla richiamata normativa che si inserisce nel più vasto quadro di riforme avviate nel 1993 con il Decreto Legislativo n. 29 che tende a promuovere la trasformazione degli enti pubblici per una maggiore efficienza ed economicità dei servizi.

Il D.Lgs n. 242 detta una nuova disciplina dei rapporti tra CONI e Federazioni Sportive, nonché delle relazioni tra i vari soggetti dello sport. L’art. 1 conferisce al CONI personalità giuridica di diritto pubblico e lo pone sotto la vigilanza del Ministero per i Beni ed Attività Culturali. Con la modifica introdotta dall’art. 1 D.Lgs n. 15 del 2004 il CONI viene definito come "Confederazione delle Federazioni sportive e delle discipline associate". Il successivo comma puntualizza che il CONI è autorità di disciplina e regolazione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale.

La riforma dell’Ente CONI si colloca nel quadro evolutivo delle strutture operative della pubblica amministrazione e viene completata con gli artt. 4 e 8 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito in legge 8 agosto 2002 n. 178 che introduce una più profonda scissione delle funzioni pubbliche e strategiche intestate all’Ente CONI dalle funzioni strumentali che vengono assegnate a CONI Servizi S.p.A..

A tale normativa di rango primario ha fatto seguito lo Statuto del CONI adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 23.3.2004 e approvato con D.M. 23.6.2004.

Tra le norme Statutarie del CONI meritano un richiamo quelle necessarie ad individuare le funzioni in relazione alle quali la Società strumentale è chiamata ad attivarsi.

L’art. 1, 2° comma definisce il CONI come "autorità di disciplina, regolazione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte integrante nell’educazione e della cultura nazionale".

L’art. 20 detta l’ordinamento delle Federazioni sportive nazionali che definisce come "Associazioni" senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

L’art. 23, 2° comma attribuisce alla Giunta Nazionale l’approvazione dei bilanci delle Federazioni sportive nazionali e la vigilanza sul corretto funzionamento.

CONI Servizi S.p.A. è una società di diritto privato funzionale al perseguimento di interessi pubblici. Essa, infatti, è sottoposta ad una disciplina derogatoria rispetto a quella del Codice Civile per il perseguimento di fini pubblici.

Se ne desume che l’Ente pubblico CONI ha competenza generale per la promozione dello Sport in Italia ed esercita una vigilanza sulle Federazioni che si configurano come soggetti con personalità giuridica di diritto privato.

 

 

1.2. L’istituzione di CONI Servizi S.p.A.

 

La riforma che prevede la privatizzazione degli enti che rivestono personalità giuridica pubblica, è stata avviata dalla nuova normativa che tende ad uniformare la gestione degli enti pubblici a criteri di economicità con l’attribuzione agli stessi di ampia autonomia nel perseguimento degli interessi assegnati.

La riforma dell’Ente CONI si inserisce nello stesso quadro riformatore ma con criteri più radicali: viene introdotta la separazione delle funzioni istituzionali pubbliche, assegnate all’Ente pubblico, dall’attività gestionale assegnata al nuovo soggetto operativo di diritto privato per il conseguimento degli obiettivi identificati dall’Ente per la promozione dello sport.

L’obiettivo essenziale perseguito dal legislatore è quello della modernizzazione del sistema delle strutture e degli strumenti operativi delle Amministrazioni ispirato fondamentalmente all’adozione di criteri di gestione aziendalistici, nei limiti di compatibilità con i profili pubblicistici.

All’Ente pubblico è stata assegnata la competenza strategica e alla S.p.A. quella operativa da svolgersi con criteri di economicità.

Il quadro riformatore viene completato con il D.L. 8 luglio 2002 n.138 e convertito in legge l’8 agosto 2002 n. 178.

L’art. 8, comma 1° del richiamato provvedimento normativo prevede che l’ente pubblico CONI, per l’espletamento dei suoi compiti si avvale di una società privata contemplata dal 2° comma e denominata CONI Servizi S.p.A..

Il 3° comma determina il capitale sociale della nuova società in € 1.000.000 (1 milione) e poi soggiunge che "successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali".

Il successivo 4° comma prevede che: "le azioni sono attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Presidente della Società e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il Presidente del Collegio sindacale è designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri componenti del medesimo Collegio dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali".

La CONI Servizi S.p.A. è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all’ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il quale per l’espletamento dei suoi compiti si avvale della S.p.A..

Il patrimonio immobiliare dell’Ente CONI, sulla base della legge costitutiva della CONI Servizi S.p.A., è stato completamente trasferito a quest’ultima.

La missione della CONI Servizi è quella di creare valore per lo sport italiano:

-          attraverso l’efficienza nella gestione del mandato conferito dal CONI;

-          consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali;

-          fornendo alle Federazioni Sportive Nazionali servizi ad alto valore aggiunto;

-          sviluppando il proprio know-how, unico in Italia, nel campo dello sport e delle discipline associate;

-          valorizzando il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali.

CONI Servizi gestisce i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l’Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, fornisce consulenza per l’impiantistica sportiva di alto livello e sviluppa il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia.

Le richiamate norme di riforma consentono di affermare che la ratio del nuovo sistema normativo deve essere individuata nell’esigenza di una maggiore efficienza ed economicità dell’attività strumentale.

La competenza di gestione è riservata alla istituita CONI Servizi S.p.A. che viene a configurarsi come soggetto giuridico di diritto privato con compiti strumentali per l’utilizzazione delle risorse finanziarie volte al conseguimento degli obiettivi ed al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’Ente CONI.

I rapporti tra Ente CONI e la Società CONI Servizi sono regolati da un contratto di servizio stipulato fra le due strutture mediante il quale l’Ente CONI identifica gli obiettivi da raggiungere e prefigura i risultati dell’attività promozionale dello sport in Italia.

La radicale distinzione delle competenze operative si inquadra nella cosiddetta depatrimonializzazione del CONI, cui permane una funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione, mentre al nuovo soggetto strumentale è riservata l’attività gestoria.

Attraverso questo sdoppiamento la natura giuridica del CONI rimane strettamente pubblicistica, mentre l’attività gestoria di CONI Servizi assume caratteri di attività privatistica.

Nel quadro delle misure di attuazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs 231/2001, la CONI Servizi S.p.A., che pur persegue attività strumentali per l’attuazione dei compiti dell’Ente pubblico CONI, si è data anche un codice etico. Nel Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2005, è stata deliberata l’attuazione della disciplina, in materia di responsabilità amministrativa, contenuta nel D.L.vo 231/01, approvato all’unanimità "il modello di organizzazione, gestione e controllo" in attuazione della medesima disciplina.

 

 

1.3. L’assetto di CONI Servizi S.p.A. – Gli organi

 

In base allo statuto approvato dall’Assemblea il 6 settembre 2002 sono organi della Società: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, il Presidente ed il Collegio Sindacale.

Ai sensi della legge istitutiva n. 178/2002 di conversione del D.L. 138/2002, il Ministero dell’Economia è azionista unico di CONI Servizi S.p.A.

L’assemblea risulta, quindi, costituita dal rappresentante del Ministero.

La sottolineata natura strumentale della Società Coni Servizi S.p.A. trova conferma e supporto nella composizione del Consiglio di Amministrazione.

Infatti il Consiglio di Amministrazione della Società ha un rapporto di derivazione dall’Ente CONI cui compete il potere di designazione dei membri dello stesso Consiglio.

In nessun caso il mandato può superare i tre esercizi e, comunque fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio.

Gli amministratori cessati dal mandato per dimissioni o altre cause vengono sostituti ai sensi di legge.

Il potere dell’Ente CONI in merito alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società è disciplinato dalla legge 178/2002 che non prevede espressamente limiti di incompatibilità con altre cariche ricoperte presso l’Ente CONI.

Per esigenze di coordinamento delle variegate funzioni dei due soggetti giuridici, il Presidente ed il Segretario Generale del CONI sono stati nominati rispettivamente Presidente e Consigliere con l’incarico di Amministratore Delegato della Società operativa.

In proposito nella relazione sull’Ente CONI della Corte dei conti per l’esercizio 2005 si è osservato che tale coincidenza avrebbe dovuto essere limitata alla fase di avvio della Società.

Al riguardo, il CONI ha fatto presente che oggettive esigenze di coordinamento rendono la segnalata coincidenza delle cariche di vertice essenziale al fine di assicurare in concreto una completa sinergia tra CONI e CONI Servizi S.p.A..

Sul punto nell’art. 34 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, - a parziale modifica dell’art. 8, 4° comma, della legge n. 178/2002 - è stato statuito che “al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell’Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.

Il consiglio di Amministrazione può cessare dalle funzioni prima della scadenza del termine suindicato ove per qualunque ragione venga a mancare la maggioranza.

In sifatta ipotesi si riterrà dimissionario l’intero Consiglio di Amministrazione con conseguente necessità di convocare l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Consigliere più anziano.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata la competenza generale di amministrazione e la concreta attuazione dell’indirizzo manageriale.

I costi aziendali per i componenti gli organi sono i seguenti:

 

Costi Coni Servizi

2004

2005

2006

Componenti CdA:

Presidente

Consiglieri

 

60.000

120.800

 

77.778

130.026

 

130.000

130.458

 

Totale CdA

 

180.800

 

207.803

 

260.458

Componenti Collegio Sindaci:

Presidente

Sindaci

 

40.000

40.800

 

43.837

54.333

 

48.000

69.216

Totale Collegio

80.800

98.169

117.216

Totale

261.600

305.973

377.674

La variazione nei compensi del Presidente del Consiglio di Amministrazione è dovuta al conferimento da parte del Consiglio stesso di maggiori e più estese deleghe deliberate nel luglio 2005, in occasione del rinnovo delle cariche del nuovo CdA..

I costi riportati in tabella sono quelli di competenza della Società elaborati con criteri coerenti col bilancio.

All’Amministratore Delegato compete ogni direttiva per dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e la concreta tutela e realizzazione degli interessi della Società.

Egli predispone annualmente il programma economico-finanziario ed operativo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso Amministratore delegato rappresenta la Società nei confronti delle Organizzazioni sindacali, ed esercita ogni altra competenza delegata dal Consiglio di Amministrazione oltre quelle previste dallo Statuto.

Il Presidente è l’organo rappresentativo della Società nei confronti di Autorità, Ministeri, Amministrazioni Pubbliche e private.

Al Presidente, oltre al ruolo della rappresentanza, compete ogni funzione di iniziativa per perseguimento degli interessi della Società.

Il Collegio Sindacale è l’organo di controllo, i cui componenti sono – tre effettivi e due supplenti – designati dai Ministeri dell’Economia e dei Beni Culturali.

Le funzioni di controllo discendono dalla vigente normativa di cui al Codice Civile.

Al Collegio Sindacale, ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile e delle norme statuarie, compete il controllo dell’attività di gestione della Società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e l’osservanza delle norme di cui all’art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio è, altresì, tenuto a procedere alle verifiche trimestrali di cassa.

Gli organi della CONI Servizi S.p.A. al 31 dicembre 2002 risultavano quelli nominati in sede di istituzione. Nel corso del 2005 sono stati rinnovati.

 

1.4  Le funzioni esercitate da Coni Servizi S.p.A.

 

L’oggetto della società è contenuto nell’art. 4 dello statuto. Nel comma 1° è previsto che la società “espleta l’attività strumentale per l’attuazione dei compiti dell’ente pubblico Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge costitutiva. A tal fine, in base al contratto di servizio di cui all’art. 8, comma 8, della legge costitutiva, la società effettua prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI ed in particolare l’approntamento di mezzi e strutture necessari per lo svolgimento di manifestazioni ed attività sportive ed eventi collegati, nonché la gestione di impianti sportivi”.

“Per l’attuazione dei suoi compiti la società può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali”. Per il conseguimento dell’oggetto di cui sopra, la società “potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili”. A titolo esemplificativo sono state indicate nella norma statuaria le seguenti operazioni: “operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all’oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell’interesse di terzi, gestire nell’ambito del patrimonio immobiliare amministrato attività di bar, foresterie e di vendita di spazi pubblicitari, svolgere attività di marketing e di formazione e consulenza in materia sportiva”.

Come può facilmente dedursi da quanto riportato sopra, lo statuto, in merito ai compiti della società, poco aggiunge alla lettera della legge. Di conseguenza, i suoi compiti sono quelli in precedenza svolti dall’amministrazione del CONI tramite il suo personale.

La richiamata distinzione di competenze tra CONI e Società strumentale operativa comporta che, non essendo previste dalla legge istitutiva della Società specifiche incombenze, bensì lo svolgimento degli atti di gestione per il conseguimento degli obiettivi identificati dalla giunta del CONI, è necessario che le parti regolino il rapporto interattivo con un contratto di servizi.

Il contratto si configura come fonte giuridica degli adempimenti concreti in ordine al conseguimento degli obiettivi.

In linea generale il contratto di servizio deve individuare i servizi ed i compiti che la Società si impegna a svolgere, nonché l’entità del corrispettivo delle sue prestazioni.

L’Ente istituzionale definisce gli obiettivi da raggiungere obbligandosi al versamento delle risorse necessarie e la Società si obbliga a conseguire i risultati prefigurati impegnando le strutture e utilizzando le risorse finanziarie uniformandosi ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

La Società in forza del contratto di servizio si impegna ad attuare i programmi deliberati dalla Giunta CONI e si impegna a redigere una relazione in merito al raggiungimento dei risultati. Il contratto di servizio rappresenta, pertanto, lo strumento attraverso il quale il Coni di intesa con la Società, individua gli obiettivi da perseguire nel corso dell’anno e l’entità delle risorse a ciò destinate.

Il contenuto del contratto di servizio è inserito nel Piano Industriale della Società che viene approvato dall’azionista.

La Società CONI Servizi S.p.A. viene, quindi, a configurarsi come braccio operativo dell’Ente pubblico per il conseguimento degli obiettivi pubblici con azione agile, snella e conformata a criteri di economicità.

 

1.5  Il contratto di servizio per il 2006

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 8, della legge 8.8.2002 n. 178 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la CONI–Servizi S.p.A., è stato stipulato il contratto di servizio per il 2006 – in data 29 marzo dello stesso anno - con il quale vengono definiti gli adempimenti strumentali al raggiungimento degli obiettivi identificati dal CONI, in ordine ai quali CONI–SERVIZI assume precisi obblighi di adempimento.

L’atto narra nelle premesse:

-          con la Legge finanziaria 2005, 30 dicembre 2004 n. 311, le risorse a favore del CONI sono state determinate per il triennio 2005-2008 in € mil. 450 annui;

-          con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata confermata la predetta entità finanziaria, fissando in quattro rate trimestrali l’erogazione delle risorse;

-          il budget 2006 di CONI Servizi S.p.A. ha previsto ricavi pari ad € mil. 185 inclusivi di IVA;

-          il contratto di servizio definisce i rapporti tra i due soggetti preposti alla promozione dello Sport in Italia.

Si richiamano le grandi linee del contratto, ai sensi del quale CONI Servizi si obbliga a svolgere le prestazioni sottoindicate:

2008-09-19

Newsletter
Ricevi gli aggiornamenti su Dalla Corte dei Conti: relazione sulla gestione finanziaria del CONI (2006) e gli altri post del sito:

Email: (gratis Info privacy)

  











 Agenti di calciatori
 Anno Europeo dello sport
 Atleti professionisti
 Atleti dilettanti
 Arbitri

 Bosman
 Cartellino sportivo
 Coni
 Credito sportivo

 Diritti tv
 Doping
 Fallimento
 Federazioni
 Fisco

 Giochi e scommesse
 Giustizia sportiva
 Giurisdizione
 Impianti sportivi
 Lavoro sportivo

 Leghe
 Marchi e brevetti
 Previdenza e assistenza
 Quotazioni in borsa
 Resp. sportiva e ord.

 Soc. e Ass. professionistiche
 Soc. e Assoc. dilettantistiche
 Sponsorizzazioni
 Vincolo sportivo
 Violenza
 

Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze) non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza. Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - condizioni generali - Elenco testi - privacy policy - Cookie - Login