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Consumerismo    

Spese di invio delle bollette: la sentenza d'appello del Tribunale di Benevento

"... il non aver previsto quanto imposto con la delibera n.200/99 sopra indicata, concreta l'inadempimento contrattuale individuato dal giudice di primo grado, con il conseguente obbligo restitutorio." Ringraziamo l'Avv. Francesco Luongo www.avvluongo.it del cortese invio del testo tramite web:
11.09.2008 - pag. 61280 print in pdf print on web

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TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

SENTENZA DEL 14 MAGGIO 2008 N. 848

Giudice Dott. R. MELONE

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del giugno 2005 M. C. riferiva di essere sin dall'anno 2000 titolare di un contratto per la somministrazione di energia elettrica con la società E. D. s.p.a., l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas aveva emanato la delibera n. 200/99 con la quale, al punto 6, prevedeva che l'esercente doveva offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; ciò nonostante l'Ente non aveva predisposto alcuna modalità di pagamento gratuito della bolletta costringendo l'attore al pagamento di oneri aggiuntivi quali spese postali o bancarie; solo nel settembre 2004, dopo la diffida dell'Autorità, l'E. adempieva al suddetto obbligo; conseguentemente sino ad allora l'attore era stato privato del diritto di pagare i corrispettivi dovuti all'E . senza oneri aggiuntivi; ciò aveva causato anche un danno alla salute e/o esistenziale e/o morale, derivante dallo stress e dall'ansia derivanti dall'aver dovuto effettuare file presso gli uffici postali o bancari, aprire e gestire conti correnti per la domiciliazione, ecc...

Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'antigiuridicità del comportamento della convenuta per i motivi sopra indicati e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno cagionato all'utente - attore, per averlo costretto a sopportare ingiusti oneri di pagamento accessori delle fatture dal giugno 2000 al settembre 2004 per complessivi € 22,07 oltre interessi, rivalutazione o comunque nella misura a determinarsi, oltre al risarcimento del danno extracontrattuale alla salute e/o al danno esistenziale derivante dallo stress, ansia, dai disagi soggettivi indotti all'attore che quantificava in €.500,00 oltre interessi e rivalutazione o comunque nella misura a determinarsi; spese vinte.

Si costituiva l'E. D. s.p.a. eccependo l'incompetenza per valore e, nel merito, per l'infondatezza della domanda per i motivi sostanzialmente riportati nell'atto di appello e di seguito illustrati.

Concludeva per i rigetto della domanda; spese vinte.

Istruita la causa, il Giudice di Pace decideva la stessa accogliendo la domanda attorea sia in ordine alla restituzione delle spese aggiuntive sopportate per il pagamento delle varie bollette per il periodo dall'anno 2000 all'anno 2004, sia in ordine al risarcimento del danno non patrimoniale e condannava l' E.D. s.p.a. a rimborsare all'attore la somma complessiva di € 622,77 oltre interessi legali e spese di giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'E.D. s.p.a.

Deduceva, come primo motivo, che il Giudice di Pace aveva condannato l'appellante al pagamento della somma di € 22,07 relativa a spese postali e bancarie, limitandosi ad affermare che l'importo risultava dalle fatture prodotte, ma senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggevano la condanna della società.

Come secondo motivo evidenziava che, anche a voler ipotizzare che il giudice di primo grado aveva condannato l'E. D. avendo accolto la tesi esposta dall'attore che aveva lamentato un asserito inadempimento della società a delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.), la sentenza doveva ritenersi del tutto erronea.

Per vero l'A.E.E.G. con delibera n. 200/99, con riguardo alle modalità di pagamento della bolletta aveva stabilito che "l'esercente deve offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta", ma non aveva indicato quale modalità offrire; richiesta dalla suddetta Autorità, dopo alcuni primi chiarimenti, con nota del 16.7.01 l'Ente dichiarava di aver predisposto, per consentire il pagamento gratuito, il servizio "contowatt" che consentiva il pagamento delle bollette tramite conto corrente bancario, il servizio "bolletta da pagare on-line" che consentiva di pagare le bollette in modo gratuito, ed il servizio di pagamento mediante addebito su carta di credito, tutti servizi che consentivano il pagamento senza oneri a carico del cliente e con addebito commissioni a carico di E. D.; nel marzo 2002 l'A.E.E.G. chiedeva nuove informazioni affermando che "il pagamento della bolletta mediante l'utilizzo di strumenti che comportino costi indotti per gli utenti non può considerarsi modalità gratuita di pagamento" e indicava 117 sportelli bancari sparsi su tutto il territorio nazionale ed il "numero verde" ove chiedere informazioni per la relativa localizzazione; alla luce dei dati acquisiti l'A.E.EG. con delibera n. 72/04 rilevava che l'E. non garantiva alla propria clientela sull'intero territorio nazionale l'offerta di almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta; avverso tale delibera l'E. proponeva ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia evidenziando che l'obbligo in questione doveva essere interpretato secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità e che il riferimento all'intero territorio nazionale non era criterio adeguato stante l'eterogeneità dello stesso, essendo evidente la differenza tra aree metropolitane e piccoli comuni che necessitano di criteri territoriali differenziati; nelle more della decisione del TAR., l'E. aveva stipulato nuove convezioni; in particolare per la provincia di Benevento in cui risiedeva l'attore, aveva sottoscritto ben due convenzioni con banche in base alle quali si poteva effettuare il pagamento tramite sportello bancario senza oneri di commissione; queste andavano a sommarsi alle altre modalità di pagamento gratuite sopra indicate (carte di credito, internet, contowatt); l'attore poteva venire a conoscenza di dette modalità contattando il "numero verde" gratuito dell'E., come era stato riscontrato a mezzo testi; eccepiva che non era in alcun modo possibile equiparare la delibera dell'A.E.E.G. ad una clausola del contratto di somministrazione in essere tra la società concludente e l'attore, essendo un atto amministrativo che non poteva incidere sui contratti stipulati fra il destinatario della delibera ed i terzi, violandosi altrimenti il principio di autonomia contrattuale delle parti; l'eventuale inadempimento dell'E. comportava solo una sanzione amministrativa; peraltro la prima delibera n. 200/99 era generica e dava ampia libertà all'E . di scegliere le modalità di attuazione; solo la successiva delibera n. 72/04 aveva impartito nuove indicazioni relative alle prescrizioni contenute nella delibera n.200/99 fissando il nuovo ed illegittimo criterio territoriale ed invitando per la prima volta l'E. ad adeguarsi a tale nuovo criterio; proprio nel 2004 l'Ente aveva stipulato due convenzioni con banche locali per il pagamento delle bollette senza oneri aggiunti per cui nessuna illegittimità, neppure sotto il profilo amministrativo, era ipotizzabile.

Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza sotto il profilo del riconoscimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attore per aver pagato somme non dovute e per l'aver fatto file interminabili che comportavano stress e sofferenza fisica; evidenziava che il danno esistenziale riconosciuto dal primo giudice era ipotizzabile solo in rari casi, non coincidenti con quello al vaglio dell'Ufficio, e comunque andava provato in concreto, il che non era stato; in ogni caso contestava la misura dell'importo liquidato in quanto eccessivo.

Concludeva per la riforma integrale della sentenza, rigettando tutte le domande formulate dal M.; spese vinte.

Si costituiva M. C. contestando la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno del gravame e concludendo per il rigetto dello stesso o, in via subordinata, per il riconoscimento del diritto dell'attore al risarcimento del danno derivante dall'aggravio delle spese per il pagamento delle fatture pari a € 22,07 oltre interessi e rivalutazione; spese vinte.

All'udienza del 28.11.07 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva ritenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo addotto a fondamento dell'appello consistente nell'eccezione del difetto di motivazione non è rilevante atteso che l'appello ha carattere di gravame e non di rimedio impugnatorio, con la conseguenza che l'eventuale carenza di motivazione è di per sé irrilevante, potendo in merito provvedere il giudice di secondo grado in forza dell'effetto devolutivo dell'appello.

In ordine al secondo motivo di gravame, che è il nocciolo della questione — questione di puro diritto e non ancora investigata dalla giurisprudenza di legittimità — deve osservarsi intanto che, nelle more dell'appello, è intervenuta la sentenza del T.A.R. Lombardia che ha deciso, con sentenza n. 3948 sul ricorso proposto dall'E.D. s.p.a. — ricorso cui l'odierna appellante ha fatto espresso riferimento nel gravame proposto — avverso la delibera 72/04 della A.E.E.G. in premessa indicata (direttiva concernente l'erogazione del servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'art.2 , comma 12°, lett.h, della L.481/95), rigettando la domanda.

Ha chiarito detto tribunale che "le modalità di pagamento "CONTOWATT" o "pagamento on line" non costituiscono modalità gratuita, visti i costi indotti necessari per usufruire ditali servizi; appare, infatti, evidente che le modalità di pagamento in questione impongono alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di ritenerle gratuite. Per il servizio "CONTOWATT", consistente nell'addebito della bolletta sul conto corrente bancario del cliente, quest'ultimo si vede costretto a stipulare con un istituto di credito un contratto di conto corrente bancario, con le conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo; analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi per l'acquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore dell'Istituto di emissione di quest'ultima, che comportano anche spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese a carico anche per una singola operazione. Allo stato, pertanto, unica modalità gratuita è quella del pagamento presso gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca".

Tale modalità è stata prevista nella provincia di Benevento in cui risiede l'appellato solo nell'aprile 2004 mediante stipula di una convenzione in copia in atti - con la Banca della Campania per l'incasso delle bollette E., senza richiedere alcuna commissione alla Clientela, assumendosi l'E. il costo dell'operazione bancaria; pari convenzione è stata poi sottoscritta nel settembre 2004 anche con il Monte dei Paschi di Siena.

Può concludersi, quindi, nel senso che fino all'aprile 2004 l'odierna appellante non ha ottemperato a quanto disposto dalla A con la delibera n. 200/99 laddove prevedeva che l'esercente doveva offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

È evidente difatti che tutti gli altri mezzi di pagamento comportavano oneri aggiuntivi, compresi quelli indicati dall'E. nel suddetto ricorso proposto al T.A.R. Lombardia, la cui motivazione sul punto, come sopra riportata, viene pienamente condivisa da quest'Ufficio.

Non può accogliersi l'eccezione, pure formulata dall'appellante, del non essere sufficientemente specifico quanto previsto nella delibera 200/99 (assume l'E. s.p.a. che sarebbe stata integrata con la successiva delibera n. 72/04 con la previsione di nuove indicazioni non previste nella delibera n. 200/99, individuando per la prima volta un criterio territoriale quale la presenza in ogni capoluogo d provincia di un sportello convenzionato per il pagamento gratuito delle bollette) perché l'indicazione dell'obbligo contenuto nella delibera è del tutto nitido.

L'aver lasciato libertà di scelta sullo strumento per adempiere non consente di ritenere l'inesistenza dell'obbligo. Andava bene evidentemente una qualsiasi modalità che era già facilmente individuabile, quali ad esempio stipulare una convenzione con le banche, (come poi ha fatto), ma anche con le P. s.p.a con agenzie preesistenti sul territorio aprire propri sportelli sul territorio per consentire la ricezione dei pagamenti, purché — questo era l'oggetto dell'obbligo — senza costi di nessun tipo per il cliente. Con una distribuzione territoriale ragionevole (che non può essere ovviamente inferiore ad almeno un sportello per provincia).

Fatto è che individuato l'inadempimento della detta delibera deve verificarsi se ne deriva immediatamente un diritto in capo a ciascun utente del servizio di erogazione di energia elettrica ad avere la possibilità di pagare le bollette senza oneri aggiuntivi (se non quello, ovviamente, di recarsi al luogo indicato da per effettuare il pagamento).

Ha chiarito la Suprema Corte che l'art. 1374 c.c. - ribadendo che il contenuto dell'art. 1339 c.c. là dove quest'ultimo dispone che le clausole imposte dalla "legge" sono di diritto inserite nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti - prevede che il contratto obbliga queste ultime a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la "legge"; il termine "legge", secondo l'opinione prevalente in dottrina, deve intendersi, atecnicamente, in senso ampio, onde è riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e, financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i limiti di massima per il suo esercizio (così, Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032, relativamente agli atti amministrativi comunali previsti dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971), onde la lettera del medesimo art. 1339 sembra consentire il ricorso a fonti diverse dalla legge, argomentando, tra l'altro, dal fatto che la sua formulazione originaria prevedeva anche le norme corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza vincolante emanare disposizioni in materia. (cfr. Cassazione Civile n.19531/04).

L'autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità la promozione della concorrenza e l'efficienza della prestazione, dovendo garantire elevati livelli nell'erogazione del servizio e promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi art.1 legge citata). L'art. 12 lettera h) della legge n. 481/1995 stabilisce che l'Autorità suddetta emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37. Quest'ultimo prevede che il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36.

Le determinazione dell'Autorità di cui all'art. 12 lettera h) costituiscono quindi modifica o integrazione del regolamento di servizio.

La determinazione delle modalità di pagamento del corrispettivo rientra certamente nella nozione di servizio sotto il profilo di servizio di riscossione dei corrispettivi (quale fase relativa alla percezione del corrispettivo maturato secondo tariffa), inizialmente svolto direttamente dall'E. come di seguito evidenziato, tramite i propri uffici.

Concretando tale determinazione un regolamento, per quanto sopra chiarito, ne deriva l'inserzione automatica della previsione nel contratto di somministrazione, come tale, immediatamente impegnativa per le parti.

A tali conclusioni e pervenuta sia pure sotto altra prospettazione, la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che nell'ambito, delle direttive concernenti la produzione ed erogazione dei servizi, adottate da per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 12 lett. h), L. 14 novembre 1995 n. 481, e con cui vengono definiti anche i livelli di qualità generali e specifici delle prestazioni, possono rientrare anche prescrizioni che incidono sulle obbligazioni caratterizzanti lo svolgimento dei singoli rapporti di utenza, trattandosi di previsioni che, delineando specifici comportamenti da assumere nella fase esecutiva del rapporto, non possono non incidere, a monte, anche sull'assetto prefigurato dal singolo contratto, costituendone altrettante disposizioni integrative (C.d.S. n.6628/03, T.A.R. Milano n.4515/02).

Ne deriva che il non aver previsto quanto imposto con la delibera n.200/99 sopra indicata, concreta l'inadempimento contrattuale individuato dal giudice di primo grado, con il conseguente obbligo restitutorio.

L'appello sotto tale profilo deve ritenersi infondato e va rigettato.

Deve evidenziarsi che a pari conclusioni si previene osservando che l'A.E.E.G. ha potestà sulla determinazione delle tariffe e il costo per il pagamento della bolletta, se non è frutto di una scelta dell'utente di avvalersi di un certo servizio per propria comodità (domiciliazione bancaria, pagamento tramite Internet, ecc) incide sulla tariffa stessa. Legittimamente quindi, l'Autorità determina la tariffa, chiarendo che i costi da sopportare sono solo quelli relativi all'energia erogata e non anche quelli per il pagamento delle bollette (non previsto in contratto). Per vero nel contratto di somministrazione stipulato dal M. in data 23.10.97, in copia in atti, è previsto che l'utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura presso la sede di zona competente per territorio.

Deve ritenersi in via di logica, essendosi posto il problema, che l'E. non ha più o non ha mai avuto una sede di zona ove effettuare il pagamento diretto (l'orientamento aziendale è quello di chiudere anche quei pochi rimasti aperti, come si trae dalla lettura dell'esposizione in fatto della sentenza TAR sopra indicata; ciò trova riscontro nella relazione tecnica alla delibera 200/99 — pure in copia in atti - che all'art.6 chiarisce che "fino ad oggi gli esercenti hanno generalmente consentito il pagamento delle fatture, senza oneri di riscossione, presso i loro sportelli aziendali).

La previsione di uno sportello ove effettuare il pagamento della bolletta senza oneri aggiuntivi rispetto al costo dell'energia consumata, ha la funzione di ripristinare l'originario sinallagma contrattuale (previsione di un servizio di riscossione presso gli sportelli E., quindi senza oneri derivanti dal costo del servizio per la delega ad altro Ente, Banca o Posta) che viene alterato, sia pure in misura invero assai modesta, prevedendo quello che, di fatto, viene ad essere una maggiorazione della tariffa (per poter usufruire del servizio non si deve pagare il solo il consumo di elettricità, ma anche il costo per il versamento).

È fondato, invece, l'ultimo motivo di gravame relativo al risarcimento da danno non patrimoniale (così qualificato dal primo giudice) che l'appellato (secondo il primo giudice) in quanto consumatore e quindi contraente debole rispetto ai "professionisti forti", avrebbe certamente patito pagando somme non dovute, facendo file interminabili che comportano stress e sofferenza fisica.

Tale ricostruzione non è condivisibile.

Il danno va comunque provato, quanto meno in via presuntiva fornendo, ex art.2729 c.c., indizi gravi, univoci e concordanti.

Ciò è mancato.

E' mancata la stessa prova che sia stato l'attore a fare la fila per il pagamento, non potendosi escludere che abbia incaricato un vicino, un amico un parente.

Peraltro il danno deve essere casualmente collegato non all'aver fatto la fila, (fila che avrebbe comunque dovuto fare anche se avesse avuto a disposizione, sin dall'anno 2000, uno sportello bancario convenzionato senza costi per l'operazione di pagamento) ma alla "concreta ingiusta sofferenza" - ad esempio per un anomalo affollamento addebitabile a scelte organizzative dell'appellante - che ne può essere derivata. Fare la fila per il pagamento delle bollette è, di per sé, una ordinaria incombenza dei consumatori e rientra nella cose della vita.

Parimenti manca la prova di una concreta sofferenza per aver dovuto pagare i costi aggiuntivi, estremamente limitati e diluiti nel tempo ed agevolmente sopportabili.

Giova evidenziare che tale danno da stress sarebbe riconducibile al cd. danno esistenziale (cfr. Cassazione Civile n.3284/08) da intendere come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso - costituendo un danno — conseguenza, deve essere specificamente provato ai tini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa" (Cfr Cassazione Civile n.20987/2007)

La reciproca soccombenza e la novità della questione impone la totale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 111/2006 del Giudice di Pace di Benevento, proposto dalla E. D. s.p.a. nei confronti di M.C., contrariis reiectis, così provvede -

a) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto annulla la gravata sentenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale che rigetta, confermandola per quanto riguarda il solo ordine di restituzione a M. C. della somma di € 22,05 oltre interessi a calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;

b) Compensate le spese del doppio grado di giudizio.


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11.09.2008 Avv. Francesco Luongo

Avv. Francesco Luongo Link: http://www.avvluongo.it

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