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"Un diritto non è ciò che ti viene dato da qualcuno; è ciò che nessuno può toglierti" - William Ramsey Clark



Magistrati    

Esonero dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

(Risoluzione del 17 luglio 2008)
08.09.2008 - pag. 61243 print in pdf print on web

R

Risoluzione in tema di adeguamento ed immediata esecutività dell’esonero dei componenti del
Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e sull’incompatibilità
tra gli incarichi di Referente informatico, Referente per la formazione decentrata,
componente del Comitato scientifico e quello di componente del Consiglio giudiziario o del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione.


(Risoluzione del 17 luglio 2008)


Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 17 luglio 2008, ha adottato la
seguente risoluzione:


“Il Consiglio superiore della magistratura, con la Circolare n. P5566/2002 del 19 marzo
2002, sulla base della considerazione che il positivo funzionamento dei Consigli giudiziari
costituisce presupposto essenziale per il buon andamento dell’amministrazione della giurisdizione,
aveva affrontato il problema dell’esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario dei componenti
elettivi dei Consigli giudiziari al fine di porli nelle condizioni di svolgere adeguatamente i loro
compiti istituzionali.


La necessità dell’esonero nasce dall’obiettiva gravosità dell’incarico assunto dai componenti
elettivi dei Consigli giudiziari e dai crescenti carichi di lavoro di tali organismi, essenziali per il
buon funzionamento del principio di necessario decentramento dell’autogoverno.
La precedente disciplina normativa prevedeva l’identica composizione dei Consigli
giudiziari in tutti i distretti giudiziari, a prescindere dal numero degli uffici e dei magistrati
professionali previsti in organico, nonostante i carichi di lavoro fossero notevolmente differenti,
pertanto opportunamente si è introdotta una graduazione dell’esonero parziale dal lavoro giudiziario
ordinario dei componenti dei Consigli giudiziari in ragione del diverso carico di lavoro di tali
organismi.


Il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25, ha introdotto il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione ed ha apportato rilevanti novità nella composizione dei Consigli giudiziari,
differenziando il numero dei componenti in relazione all’ampiezza dell’organico magistratuale del
distretto. La necessità di prevedere forme e misure di esonero parziale dal lavoro giudiziario
ordinario, tuttavia, non è venuta meno, in considerazione del notevole aumento di competenze
decentrate a tali organismi e del conseguente aggravio dei compiti spettanti ai loro componenti.
La gravosità di tali compiti, frutto della necessaria valorizzazione del ruolo del Consiglio
giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, richiede un notevole incremento
dell’impegno dei componenti di tali organismi, che devono essere posti nella condizione di
svolgere in modo esauriente e tempestivo il loro lavoro. Si tratta di attività che non possono e non
devono ritenersi accessorie rispetto al lavoro giudiziario, ma, al contrario, essenziali perché
incidenti sul buon andamento dell’amministrazione della giurisdizione e sull’efficacia
dell’autogoverno.


Per aspetti diversi la necessità dell’esonero è stata avvertita anche per i magistrati incaricati
di svolgere le funzioni particolari di referente informatico, referente per la formazione decentrata e
di componente del Comitato scientifico.
Le circolari sulla formazione delle tabelle degli

uffici giudiziari hanno da tempo previsto per
i magistrati incaricati di tali funzioni il riconoscimento di un “esonero” dall'attività giudiziaria
ordinaria.


L’esonero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura trova ragion d’essere nella
finalità cui sono preposte le predette “funzioni particolari”, dirette a potenziare la qualità e
l’efficienza della giurisdizione nel distretto nonché la formazione omogenea sul territorio nazionale
della magistratura.


In tale prospettiva, pertanto, le attività connesse allo svolgimento delle suddette funzioni
devono ritenersi a pieno titolo rientranti nell’alveo dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
In altri termini, il magistrato, se normalmente dedica le sue energie e risorse all'espletamento
delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali, può, tuttavia, essere destinatario anche di altre
attribuzioni, la cui rilevanza, su un piano ordinamentale, non può ritenersi meramente subordinata
ed il cui espletamento concorre a formare il suo “carico di lavoro”.


Ciò premesso vanno in questa sede ribadite e confermate le scelte operate dal Consiglio
superiore della magistratura in sede di deliberazione della circolare per la formazione delle tabelle
degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, nella quale sono state organicamente disciplinate
forma e misura degli esoneri spettanti ai componenti elettivi dei Consigli giudiziari e del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, ai referenti informatici, ai referenti per la formazione decentrata
ed ai componenti del Comitato scientifico.


In particolare, per quanto riguarda l’esonero parziale dal lavoro dei componenti elettivi dei
Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, va sottolineato che esso è
strumento indefettibile e irrinunciabile per il buon funzionamento di tali organismi espressione
dell’autogoverno decentrato.


La concreta applicazione dell’esonero va disposta con variazione tabellare ed è, pertanto,
demandata al dirigente dell’ufficio interessato, che ne deve assicurare la piena, concreta ed attuale
operatività, in riferimento alle funzioni tabellari svolte.


Per ciò che concerne le percentuali di esonero, esse sono fissate dal par. 70 della Circolare
per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 e vanno in questa
sede richiamate:


a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati
professionali in pianta organica;


b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica
compresa tra 151 e 250 magistrati professionali;


c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica
compresa tra 251 e 500 magistrati professionali;


d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con più di 500 magistrati
professionali in pianta organica;


e) esonero dal 20% al 40% per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Tali percentuali di esonero sono immediatamente esecutive e delle stesse, come già stabilito
al suddetto paragrafo 70 della Circolare, non possono usufruire i componenti eletti che ricoprano
incarichi direttivi o semidirettivi.


I Consigli Giudiziari ed il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, eletti lo scorso
aprile, provvederanno, nel corso della prima seduta del mese di settembre 2008, ad avviare il
procedimento per l’esonero disciplinato nel paragrafo della Circolare sopra richiamato.
Nella medesima Circolare, ai paragrafi 67, 68 e 69, sono fissate le percentuali di esonero per
i referenti informatici, i referenti per la formazione decentrata e i componenti del Comitato
scientifico. Esse sono state fissate come segue:


a) per i referenti informatici in percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del
carico di lavoro;


b) per i referenti per la formazione decentrata in percentuale non inferiore al 10% e non
superiore al 50% del carico di lavoro;


c) per i componenti del Comitato scientifico in percentuale stabilita nel 30% del carico di
lavoro.


Tali percentuali di esonero sono, del pari, immediatamente esecutive.
In una prospettiva che tende a valorizzare la diffusione e la partecipazione all’essenziale
attività di autogoverno, è altresì necessario prevedere stringenti incompatibilità tra tali diversi
incarichi ed il conseguente divieto di cumulo degli stessi.


La soluzione si impone, innanzitutto, per evitare che, con il sommarsi degli incarichi e dei
relativi esoneri in capo ad uno stesso magistrato, possa esserne pregiudicata l’attività
giurisdizionale. Inoltre, trattandosi di funzioni di alto livello qualitativo, il loro corretto ed efficace
esercizio può assicurarsi soltanto con lo svolgimento in via esclusiva di ciascuna di esse. Infine, con
la disposta incompatibilità, si garantisce la partecipazione diffusa all’autogoverno della
magistratura, che si esprime anche attraverso l’esercizio delle funzioni in esame.


Appare evidente la preminenza dell’incarico di componente sia del Consiglio giudiziario che
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, in ragione dell’importanza di tali organismi, che
costituiscono fulcro del decentramento dell’attività di autogoverno, nonchè in considerazione del
rilievo degli stessi, derivante dal loro carattere elettivo.


Ne consegue che il magistrato eletto al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della
Corte di cassazione (o che di esso fa parte di diritto) dovrà, entro la prima seduta del mese di
settembre p.v., rinunciare ad eventuali altri incarichi ricoperti, tra quelli indicati. Nel caso in cui nel
termine indicato non intervenga la rinuncia da parte dell’interessato, il Consiglio superiore, con
delibera ricognitiva, ne dichiarerà la decadenza dagli incarichi di referente informatico, formatore
decentrato o componente del Comitato scientifico.


Allo stesso modo, i componenti del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione non potranno concorrere per il conferimento di uno degli incarichi suddetti, per
tutto il periodo di durata della consiliatura o fino alle loro anticipate dimissioni.


Pertanto
delibera


l’approvazione delle sopra indicate direttive in tema di adeguamento ed immediata esecutività
dell’esonero dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione nonchè sull’incompatibilità tra gli incarichi di Referente informatico, Referente per la
formazione decentrata, componente del Comitato scientifico e quello di componente del Consiglio
giudiziario o del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.”


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