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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, 9266 documenti.

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P2p 19.08.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

PirateBay: il commento

Due parole
Spataro

 

A

Abbiamo letto il provvedimento che decide il sequestro del sito, con la novità della interdizione per gli isp di far accedere a detto ed altri ip.

In generale, vi sono sia considerazioni teoriche che concrete, giustamente.

Siamo perplessi su ogni aspetto che consente di affermare illecita ogni attività di scambio dei files tramite p2p e quindi cercare di inibire l'intera interfaccia web.

Sicuramente siamo di fronte a casi pilota, dove l'aspetto del lucro diretto e dei danni presunti andra' verificato nel concreto.

Tuttavia sembra quasi necessario dover agire su chi fornisce gli indici per quello che viene fatto dagli utenti, non potendo identificare gli utenti per le caratteristiche della rete p2p.

Aspetto non scontato. Quello che pero' colpisce e' la raffinatezza della tesi che dice, banalizzando, che se molti usano la rete p2p per scambiare files illeciti (anche se dal "molti" si passa alla conclusione che lo strumento serva solo a questo) allora e' pericolosa.

Un errore tecnico e' da considerare: la rete torrent ferma i fake, i virus e altri files, ma non quelli protetti dal diritto d'autore.

Questo e' l'errore piu' importante della costruzione argomentativa: non esiste un metodo informatico per controllare le opere sotto il profilo del dirito d'autore, a differenza dei virus.  

Sara' interessante leggere tutte le sentenze che ci saranno. Il caso pilota e' stato iniziato. Ad Agosto. Con la blogosfera piu' attenta che mai.

Gli articoli 14 e 15 (ma non il 16) citati dal provvedimento quale fondamento per chiedere agli isp di inibire l'accesso ai siti e' quello che desta le maggiori perplessità.

Li citiamo:

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61

 

Art. 14
(Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 15 
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Art. 16
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)

1. Nella prestazione di un servizio della societa' dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e' responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.

3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

 

 

19.08.2008 Spataro



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