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Borsa    

Consob: condannato un privato che come trader abusava

Vietato porre in essere operazioni sospette.
12.08.2008 - pag. 61193 print in pdf print on web

D

Delibera n. 16594 

Ordine ex art. 187-octies, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 al sig. --- ... 

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

VISTO in particolare l'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e c), del citato d.lgs.n. 58/1998, ai sensi del quale: "Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere: a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari (…) c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente"; 

VISTA la comunicazione Consob n. 5078692 del 29 novembre 2005, recante "Esempi di manipolazione del mercato e di operazioni sospette indicati dal Committee of European Securities Regulators (CESR) nel documento ‘Market Abuse Directive. Level 3 - First set of Cesr guidance and information on the common operation of the Directive'. Istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette" nella quale sono indicate come esempi di manipolazione del mercato, tra le altre, le seguenti condotte: 

- "Wash trades (Operazioni fittizie). Questo comportamento consiste nell'effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo."; 

- "Improper matched orders (Ordini abbinati in modo improprio). Operazioni che derivano da ordini di acquisto e di vendita immessi da soggetti che agiscono di concerto contemporaneamente ovvero quasi allo stesso momento, aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi; salvo che questi ordini siano legittimi ed effettuati in conformità alle regole del mercato (ad esempio, cross orders)."; 

- "Pump and dump (Gonfiare e scaricare). Questo comportamento consiste nell'aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario e quindi nell'effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo. Gli altri partecipanti al mercato vengono quindi ingannati dal risultante effetto sul prezzo e sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti. Il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati."; 

VISTO in particolare l' art. 187-octies, comma 6, del citato d.lgs. n. 58/1998, ai sensi del quale: "Qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di violazioni delle norme del presente titolo, la Consob può in via cautelare ordinare di porre termine alle relative condotte", riferito alla norme contenute nel Titolo I-bis recante "Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato"; 

CONSIDERATO che con lettera Prot. 8062903 del 3 luglio 2008, notificata il 5 luglio 2008, è stata contestata al sig. Paolo ... , ai sensi dell'art. 187-septies del d.lgs.n. 58/1998 la violazione dall'art. 187-ter, comma 3, lettere a) e c), del medesimo decreto legislativo, avendo egli operato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., in interconnessione tramite un intermediario autorizzato, c.d "trading on site", secondo uno schema operativo riconducibile ad una combinazione delle pratiche manipolative definite dalla suddetta comunicazione Consob n. 5078692 del 29/11/05 wash trades e improper matched orders (rientranti tra le c.d. False / Misleading Transactions - Operazioni false o fuorvianti) e pump and dump (rientranti tra le c.d. Transactions involving fictitious devices / deception - Operazioni che utilizzano artifizi, inganni o espedienti), delineabile nei seguenti elementi essenziali: 

1) individuazione di un titolo "sottile", caratterizzato da scarsa liquidità e da un'elevata volatilità di prezzo, sul quale operare in ciascuna seduta; 

2) esecuzione di acquisti a prezzi crescenti; 

3) realizzazione di operazioni incrociate, a volte anche con altri soggetti, tramite l'inserimento pressoché simultaneo di proposte di negoziazione in acquisto e in vendita di uno strumento finanziario per pari quantità e prezzo e per quantitativi notevolmente superiori alla dimensione media degli scambi effettivi sul titolo interessato conclusi nella giornata; 

4) chiusura della posizione tramite la vendita delle azioni acquistate prima dell'esecuzione degli incroci, a prezzi mediamente superiori a quelli di acquisto; 

CONSIDERATO che dalle indagini in corso emergono elementi indicativi del fatto che attualmente il sig. Paolo ... continuerebbe a porre in essere, nell'ambito della propria attività di trading in interconnessione tramite un diverso intermediario, condotte riconducibili allo schema operativo sopra descritto (sia al rialzo, sia al ribasso); 

CONSIDERATO pertanto che sussistono elementi che fanno presumere il perdurare del compimento da parte del sig. Paolo ... di illeciti di manipolazione del mercato; 

CONSIDERATO che con lettera Prot. 8067509 del 17 luglio 2008 il sig. Paolo ... è stato informato dell'avvio, in relazione a tali circostanze, di un procedimento finalizzato all'adozione di un ordine ex art. 187-octies, comma 6, del d.lgs.n. 58/1998; 

CONSIDERATO che con lettera Prot. 8072829 del 31 luglio 2008 il sig. Paolo ... ha formulato alcune osservazioni in merito all'attività di trading posta in essere ed ha richiesto un'audizione presso gli uffici della Commissione; 

RITENUTO che le osservazioni formulate dal sig. Paolo ... non modificano gli elementi in relazione ai quali è stato avviato il procedimento finalizzato all'adozione di un ordine ex art. 187-octies, comma 6, del d.lgs.n. 58/1998; 

CONSIDERATO che le condotte poste in essere dal sig. Paolo ... con le modalità operative sopra descritte possono pregiudicare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato Telematico Azionario; 

CONSIDERATO che il sig. Paolo ... non ha manifestato l'intenzione di porre termine volontariamente alle condotte riconducibili allo schema operativo sopra indicato; 

RITENUTA pertanto sussistente la necessità di tutelare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato Telematico Azionario; 

RITENUTO conseguentemente che, nonostante la richiesta di audizione, è indifferibile ordinare al sig. Paolo ... di porre termine alle suddette condotte; 

D E L I B E R A 

E' ordinato al sig. Paolo ... di porre termine con effetto immediato all'attività di negoziazione avente ad oggetto strumenti finanziari negoziati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità operative sopra descritte. 

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul Bollettino della Consob. 

Roma, 7 agosto 2008 

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia


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12.08.2008 Spataro

Consob Link: http://www.consob.it

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