"Maggiore è lo sviluppo di una società tanto più stretta sarà la camicia di forza alla quale saranno sottoposti i suoi membri." - Konrad Lorenz ![]() Avv. Alberto Foggia - curatore dell'osservatorio di proc. civ.
Sentenze
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Imposte e Tasse - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale dell'acquirente cessionario
Sentenza Cassazione 18.6.2008 n. 16476 - La particolare natura dei debiti tributari e i suoi effetti.
I
In ipotesi di cessione d'azienza, data la particolare natura dell'obbligazione tributaria, il cessionario acquirente non può opporre al Fisco la regola, valida per i debiti di diritto comune, per cui, ai fini della corresponsabilità solidale, è necessaria l'iscrizione di essi nelle scritture contabili obbligatrorie (art. 2560 comma 2, cod. civ.). Testo Con il primo motivo del ricorso l'esponente denunzia la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè il difetto di motivazione della sentenza; deduce che la CTR ha risolto la controversia richiamando l'art. 2560 c.c. (cessione di azienda e debiti relativi all'azienda ceduta), mentre invece l'Amministrazione aveva sostenuto la diversa tesi dell'incorporazione nella società ricorrente di una preesistente società, della quale aveva assorbito tutte le passività. Con il 2^ motivo l'esponente denuncia la violazione dell'art. 2560 c.c. rilevando che tale norma non è applicabile nel caso in esame, in quanto i debiti tributari non erano iscritti nei libri contabili obbligatori della società ceduta. Con il 3^ motivo la ricorrente denuncia la violazione della stessa norma sotto altro profilo in quanto i debiti ceduti riguardavano non l'intera azienda ma soltanto il ramo aziendale ceduto. 05.08.2008
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