Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Accertamento tributario - Sintetico - Redditometro - Natura - Onere della prova


2008-07-28
abstract: Sentenza Cassazione 8.5.2008 n. 11389 - Se l'autovettura è stata acquistata con un prestito, essa non può essere ritenuta quale bene indice di maggiore capacità contributiva.

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


I

In materia di accertamento sintetico ex art. 38 DPR n. 600/1973, tale norma pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa impositiva il cui effetto è quello di spostare sul contribuente l'oere probatorio inverso. Pertanto quest'ultimo ben può dimotrare in giudizio che la spesa sostenuta per l'acquisto di beni-indice di capacità contributiva (nella specie, autovetture) sia stata finanziata con la stipula di contratti di mutuo.

testo sentenza

 

Svolgimento del processo                         
                                                                             
    Il contribuente,   impugnava   in   sede   giurisdizionale   l'avviso   di
accertamento del  competente  Ufficio  di  Caserta,  relativo ad Irpef ed Ilor
per l'anno  1997,  effettuato induttivamente, ex artt. 38 comma 4 e 41-bis del
D.P.R. n. 600/1973, sulla base del possesso di due autovetture.              
    L'adita Commissione  Tributaria  Provinciale  di  Caserta,  accoglieva  il
ricorso, con  decisione  che veniva confermata in appello dalla sentenza della
C.T.R., in epigrafe indicata.                                                
    Opinavano i  Giudici  di merito, che il contribuente avesse dimostrato che
la disponibilita'   delle   auto   era  stata  acquisita  utilizzando  risorse
reperite con la stipula di mutuo ultrannale.                                 
    Con ricorso  notificato  il  9.01.2006, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e  l'Agenzia  delle Entrate hanno chiesto la cassazione dell'impugnata
sentenza.                                                                    
    L'intimato non ha svolto difese in questa sede.                          
    Con atto   17.01.2007,   il  Sostituto  Procuratore  Generale  ha  chiesto
l'accoglimento del  ricorso  per  manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375
c.p.c..                                                                      
                                                                             
                             Motivi della decisione                          
                                                                             
    La Corte,  visto  il  ricorso,  come  sopra notificato, con cui si censura
l'impugnata decisione   per  difetto  di  motivazione  e  violazione  e  falsa
applicazione di  legge,  sotto  diversi  profili, deducendo che la Commissione
Tributaria Regionale  non  avrebbe  dato contezza dell'iter decisionale e che,
d'altronde, il  decisum  fa  malgoverno  del quadro normativo di riferimento e
dei principi di diritto alla relativa stregua elaborati;                     
    Vista la richiesta 17.01.2007, del Sostituto Procuratore Generale;       
    Considerato che   le   argomentazioni  utilizzate  a  giustificazione  del
decisum, appaiono  corrette  sotto  il  profilo  logico  -  formale,  e quindi
insindacabili in  sede  di  legittimita', dal momento che i Giudici di appello
sono pervenuti  alle  rassegnate  conclusioni,  avendo valutato che il maggior
reddito accertato,   essenzialmente   connesso   alla  disponibilita'  di  due
autovetture, era   a   ritenersi  insussistente,  per  avere  il  contribuente
fornito la  prova  che  le risorse finanziarie all'uopo utilizzate provenivano
dall'accensione di  un  mutuo  ultrannale  (dal  dicembre 1986 al dicembre), e
non gia' da proventi dell'attivita';                                         
    Considerato che  l'accertamento  induttivo,  pone  solo una presunzione di
fondatezza della  pretesa  fiscale,  che  sposta  sul  contribuente l'onere di
fornire la  prova  dell'insussistenza  dei  presupposti dell'operata rettifica
(Cass. n.  26293/2005,  n.  14420/2005,  n. 9755/2003, n. 17016/2002, che, nel
caso, giusta valutazione dei Giudici di merito, e' stata fornita;            
    Considerato, ancora,   che   le   doglianze   formulate  con  il  ricorso,
risolvendosi nella   richiesta   di   una  diversa  valutazione  degli  stessi
elementi di  fatto  esaminati  e  valutati dal giudice di merito, vanno, pure,
rigettate in  base  al  condiviso  e consolidato principio secondo cui in tema
di accertamento  dei  fatti  storici  allegati  dalle  parti  a sostegno delle
rispettive pretese,  i  vizi  deducibili  con  il  ricorso  per cassazione non
possono consistere  nella  circostanza  che la determinazione o la valutazione
delle prove  siano  state  eseguite  dal  giudice  in senso difforme da quello
preteso dalla  parte,  perche'  a  norma  dell'art. 116 cpc rientra nel potere
discrezionale -  e  come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare
all'uopo le   prove,controllarne   l'attendibilita'   e   la   concludenza   e
scegliere, tra  le  varie  risultanze  istruttorie,  quelle  ritenute idonee e
rilevanti con   l'unico   limite   di   supportare   con  adeguata  e  congrua
motivazione l'esito  del  procedimento  accertativo e valutativo seguito(Cass.
n. 15099/2003, n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 12446/2006);                  
    Considerato, altresi',   che   i   motivi   del  ricorso  devono  indicare
specificamente le  circostanze  fattuali,  desumibili  dalla documentazione in
atti non  esaminate,  che  potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad
una diversa  decisione,  nonche'  i  vizi logici e giuridici della motivazione
Cass. n. 11462/2004, n. 2090/04, n. 1170/2004, n. 842/2002);                 
    Considerato, dunque,  che  il  ricorso  va respinto e che non sussistono i
presupposti per una pronuncia sulle spese;                                   
                                                                             
                                      P.Q.M.                                 
                                                                             

Vedasi anche Sentenza Cassazione 27.10.2006 n. 23252 
    Rigetta il ricorso. 


2008-07-28 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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