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Trasportato 2008-07-18 - Pdf - Stampa

Terzo trasportato: scelta tra il risarcimento diretto o congiuntamente quello civile

Giudice di Pace di Pozzuoli (NA) dep. 14 luglio 2008
"il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c."
Photo courtesy of sundstrom Fonte: Italo Bruno

 

R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO,

Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n° 6214/07 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto:

Risarcimento danni da circolazione stradale.

T R A

(…) Giuseppe, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f. (…), elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione; ATTORE

E

S.p.A. (Y), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA

NONCHÉ

S.p.A. (Z), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…); CONVENUTA-CONTUMACE

CONCLUSIONI

Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Y) in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannarla in solido con la Spa (Z), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di 1.889,89, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.

Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito; dichiarare l’inammissibilità della domanda ai sensi del D.L.vo 209/05; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(…) Giuseppe, con atto di citazione ritualmente notificato il 4-8/10/07 alla S.p.A. (Y) ed alla S.p.A. (Z), conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché - previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità della Spa (Y) nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 26/6/07 in (…) alla Via (…), in occasione del quale l’auto Alfa 146 tg.(…) di sua proprietà, veniva investita dall’autobus di linea tg.(…) di proprietà della convenuta - fosse condannata la medesima Spa (Y)in solido con la Spa (Z), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.

A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:

- che in dipendenza dell’investimento subito, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 1.889,89 come da relazione tecnica prodotta;

- che il veicolo investitore era assicurato per RCA presso la Spa (Z) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.ta a.r. n.12189581077-8 ricevuta il 9/7/07, non vi provvedeva.

Instauratosi il procedimento, risultata contumace la convenuta Spa (Z), si costituiva la Spa (Y) che, preliminarmente eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito e l’inammissibilità della domanda ai sensi del D.L.vo 209/05 e, nel merito, contestava la domanda sia in ordine all’an che al quantum debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.

Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 18/6/08, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A. (Z) regolarmente citata e non costituitasi.

Ancora in via preliminare va confermata l’ordinanza con la quale sono state disattese le eccezioni sollevate dalla convenuta Società.

Per quanto concerne l’eccezione d’incompetenza territoriale, essa va disattesa per non averla, la Società convenuta, eccepita regolarmente.

L’eccezione non contiene l’indicazione di tutti i Fori ritenuti competenti e non è compiutamente motivata (Cass. 27/6/87 n.5719) con riguardo ai diversi giudici (Cass. 7/1/80 n.36);

In merito si è espressa la SCS con sentenza n.4929 del 24/9/79, stabilendo che nell’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale concorrono il forum delicti (luogo del sinistro), - il forum rei (luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti), il forum destinatae solutionis (luogo di residenza o di domicilio di uno dei litisconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, ciò perché, generalmente nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno non è determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il luogo ove risiede il debitore. Conseguentemente, il pagamento, non essendo ancora definito il suo ammontare, deve avvenire nella sede del debitore trattandosi di debito di valore scaturente da risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito, giusta le previsioni dell’art. 1182 c.c. (Cass. 97/69; 4057/95; 4975/97).

Anche l’eccezione d’inammissibilità della domanda, per non averla introdotta ai sensi dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 nei soli confronti della propria compagnia di assicurazione, va dichiarata infondata e rigettata.

La normativa di cui al D.L.vo 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle assicurazioni private) è stata sottoposta, da parte degli operatori del diritto, ad interpretazioni diverse e contrastanti.

Premesso che la procedura di risarcimento diretto:

- opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art 149 comma 1), cosicché la procedura in esame non si applica nei casi di sinistri multipli, ossia laddove il sinistro veda coinvolti più di due veicoli;

- riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si applica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile, posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139;

- costituisce una vera e propria deroga alla disciplina “ordinaria” di cui all’art. 144 CdA.

Questa procedura, in uno a quella di cui all’art. 141 (risarcimento del terzo trasportato), è stata tacciata di palese incostituzionalità. Infatti, questi articoli, oltre che per eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione, violerebbero l’art. 3 (uguaglianza avanti la legge) e 24 (diritto di difesa), nonché il mancato rispetto della Direttiva Comunitaria 2005/14/CE, la quale all’articolo 4 quinquies ha previsto che: gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 72/1066/CE, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

Alcuni Giudici di Pace avevano, pertanto, sottoposto al vaglio della Consulta dette norme.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Non ha, dunque, ritenuto infondate le questioni sollevate. Ma, si è limitata a dettare il criterio di quell’interpretazione costituzionalmente orientata alla quale il giudice di merito si deve attenere. Infatti, sebbene la predetta ordinanza possa ad un primo esame apparire evasiva o elusiva, essa riafferma un principio pacifico nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui nel dichiarare l’inammissibilità di una questione sollevata, ove venga prospettato un dubbio interpretativo, si deve dare un’interpretazione adeguatrice della norma.

Si deve, dunque, rilevare come il giudice delle leggi, nel dichiarare inammissibile la questione sollevata ha pronunciato, come spesso accade, un'ordinanza di inammissibilità che va inquadrata fra quelle interpretative. Perciò, l’affermazione della Corte costituzionale nell’ordinanza in esame, non può affatto essere ritenuta neutra, e costituisce un autorevole precedente anche se di livello inferiore ad una sentenza interpretativa di rigetto. La predetta ordinanza, con l’invitare i Giudici a seguire una interpretazione costituzionalmente orientata, quale è quella prospettata dalla stessa Corte, ha finito con il vincolare gli stessi a detta esegési. Secondo la Corte, le norme di cui agli articoli 149 e 141, vanno dunque interpretate nel senso che, esse si limitano a rafforzare la posizione del danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione o nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso”.

La Corte ha, difatti, suggerito l’interpretazione costituzionalmente orientata in riferimento all’impugnazione delle norme fatte dai giudici remittenti nella parte in cui “escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice civile”.

Pare, dunque, che il principio ermeneutico da seguire sia il rafforzamento della posizione del trasportato, (o del danneggiato in senso lato) che, dev’essere considerato soggetto debole.

Le norme impugnate sono, dunque, da interpretarsi nel senso che le stesse debbono limitarsi a rafforzare la posizione del danneggiato.

E’ del tutto evidente, che ogni altra interpretazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come livello di tutela minimale, non pare abbia incontrato il favore della Corte.

Tale autorevole interpretazione, estensibile ovviamente anche alla normativa del 149, non fa che confermare l’orientamento sinora maggioritaria della giurisprudenza di merito, che proprio nel senso di quell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del D.L.vo 209 del 2005 va ritenendo che, nel sistema del Codice delle assicurazioni, al danneggiato non sia stata affatto tolta la generale azione diretta ex 144 ma, siano state in realtà aggiunte le due speciali azioni ex 141 e 149 ultimo comma.

Pertanto, alla luce dell’ordinanza della Corte Costituzionale, una volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei confronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) e di quella del vettore (art. 141) - in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148, o di mancato accordo), il danneggiato PUO’ proporre l’azione giudiziale di cui all’articolo 145, comma 2, NEI SOLI confronti della propria compagnia di assicurazioni o di quella del vettore.

Infatti, in applicazione della norma di cui all’art. 12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale del c.c. che dispone: nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, l’interpretazione letterale della norma di cui agli articoli 149 e 141 esclude la legittimazione passiva del responsabile civile rispetto alla pretesa creditoria del danneggiato nei confronti della propria compagnia di assicurazione e di quella del vettore.

Il significato letterale del verbo PUO’ di cui all’art. 149, si deve interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma, può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orientata) scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario.

E, si badi bene, lo può fare anche perché la compagnia d’assicurazione del responsabile civile è stata già messa in mora in quanto l’articolo 149 obbliga di inviare la c.d. messa in mora anche a detta compagnia, anche se per conoscenza - art 145 comma 2.

In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054 c.c. (assicuratore già messo in mora ex articolo 149 e 145) (in tal senso confrontare Cass. Civ. Sezione III 28/5/07 n.12376).

Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché gli articoli citati non lo prevedono.

La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter processuale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giudizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.

La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legislatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a procrastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo 111 della Costituzione.

Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicurazioni del danneggiato, il Giudice dovrà solo verificare:

- che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;

- che il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del DPR 18/07/06 n.254 di attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni e della tabella di cui all’allegato A - (cosa che avrebbe dovuto fare la compagnia di assicurazione del danneggiato in forza dell’obbligo di legge che le attribuisce il potere/dovere di sostituirsi alla compagnia del danneggiante e, quindi, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto darne immediata comunicazione all’impresa del responsabile civile affinché quest’ultima verificasse, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro. Se dalle opportune verifiche si fosse riscontrato una qualsiasi corresponsabilità, la compagnia di assicurazione del presunto danneggiato avrebbe dovuto darne a questi comunicazione il quale, avrebbe potuto azionare l’azione di cui all’articolo 144 e non più l’azione diretta in quanto questa sarebbe stata inammissibile e/o improcedibile).

- Qualora il sinistro non rientri in alcune delle ipotesi previste dalla tabella, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali nei termini di responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo (articolo 12 comma 2 DPR 254/06).

Superata così, la presunzione di corresponsabilità ex articolo 2054, comma 2 c.c. e, valutata l’effettiva entità dei danni, al Giudice non rimarrà altro che condannare la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento in favore del danneggiato della somma ritenuta equa, oltre al rimborso delle spese di giudizio, ex articolo 91 c.p.c.

Nel giudizio intrapreso dal terzo trasportato nei soli confronti della compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, il Giudice dovrà solo verificare:

- la proponibilità della domanda;

- la legittimazione passiva della Compagnia di assicurazione;

- il nesso di causalità del danno lamentato con la qualità di trasportato;

- l’entità del danno.

Per quanto sopra esposto, la domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni, ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/04, ed è trascorso lo spatium deliberandi.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con la copia del libretto di circolazione; con il certificato ispezione del PRA e con la costituzione della Società che nulla ha eccepito in merito.

Tutti i documenti sono allegati agli atti.

La versione dell’incidente prospettata dall’istante ha trovato conferma nella circostanziata deposizione della teste. Ella ha dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovata a bordo dell’auto dell’attore, ferma sul margine destro della strada, e di aver visto l’autobus della convenuta “stringere sulla destra” ed investire l’auto su cui era trasportata sulla fiancata posteriore sinistra.

Il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dall’istante, non confutata da nessuna prova contraria, esclude l’applicazione della presunzione di cui all’art.2054, 2° c. cod.civ., norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare l’effettiva condotta di guida tenuta dai due conducenti. Nella specie, poi, trattandosi di un urto ad un’auto in sosta è esclusa, a priori, l’applicabilità della disposizione richiamata, in quanto vige una responsabilità palese del conducente del veicolo investitore che non si è attenuto alle regole di comune prudenza e perizia ed in particolare al codice della strada.

Per quanto attiene al quantum debeatur, va osservato che, l’entità dei danni riportati dal veicolo dell’istante, così come quantificata nella prodotta relazione tecnica, non trova la sua attendibilità nella voce sostituzione porta e parafango posteriore che possono essere agevolmente riparati, paraurti posteriore che, dalla documentazione fotografica esibita non si evince danneggiato e, nelle ore e costo della manodopera, eccessive rispetto all’effettivo danno da riparare e superiore al costo normalmente praticato in comune commercio.

Per quanto riguarda l’Iva ed il fermo tecnico, l’istante non ha fornito la fattura e non ha provato di aver, effettivamente, riparato il veicolo, né di aver sostenute delle spese per il non uso, per cui tali richieste non possono essere accolte (Cass. 19/11/99 n.12820).

Pertanto, considerata la documentazione prodotta e le prove assunte, questo Giudice ritiene di procedere ad una valutazione equitativa e di quantificare il danno nella misura complessiva di € 750,00, tenuto conto del costo dei ricambi e della manodopera all’attualità, il tipo di auto (Alfa 146) e del suo stato d’uso, nonché l’anno di sua immatricolazione (1995).

Detto importo è liquidato all’attualità, comprensivo, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino alla data della presente sentenza (Cass. 24/3/03 n.4242).

Dalla data della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta.

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Giuseppe nei confronti di S.p.A. (Y) e della S.p.A. (Z), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1) dichiara la S.p.A. (Y) esclusiva responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, la condanna in solido con la S.p.A. (Z), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Giuseppe della complessiva somma di € 750,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;

2) condanna le suddette convenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.050,00, di cui € 150,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;

3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;

4) sentenza esecutiva ex lege.

Così decisa in Pozzuoli e deposita in originale il giorno 14 luglio 2008 al n.1852 del Mod. 16.

IL GIUDICE DI PACE

(Avv. Italo BRUNO)


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2008-07-18 Chi: Spataro Fonte: Italo Bruno Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php








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