Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Ai fini IRAP, va soggetto a tassazione il valore della produzione di ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, va verificata caso per caso.


2008-07-14
abstract: IRAP - Attività autonomamente organizzata - Nozione
Sentenza Cassazione 12.6.2008 n. 15774

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


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Ai fini IRAP, va soggetto a  tassazione il valore della produzione di ogni tipo di attività autonomamente organizzata, sia essa di carattere imprenditoriale o professionale, va verificata caso per caso. L’esistenza di una autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta, non deve essere infatti intesa in senso soggettivo ma oggettivo, considerando che essa sussiste tutte le volte che esiste un’organizzazione che non sia sostanzialmente ininfluente ai fini dello svolgimento dell’attività in forma di organizzazione autonoma.

 

Testo Sentenza:

Rilevato in fatto - che a seguito del silenzio rifiuto  formatosi  sulla propria istanza  di  rimborso,  la  contribuente,  signora  L.R.,  esercente l'attività di disbrigo di pratiche burocratiche, ha adito - con  successo  - la C.T.P. di Lucca per ottenere il riconoscimento del  diritto  al  rimborso dell'imposta Irap per gli anni 1998-2000;

che la C.T.P. ha accolto il ricorso;

che l'Ufficio ha proposto appello, eccependo che  l'attività  lavorativa era stata espletata con l'ausilio  della  autonoma  organizzazione  prevista dalla norma impositiva, e la C.T.R. l'ha respinto;

che, secondo i giudici del  riesame,  nel  caso  controverso,  sarebbero mancati gli elementi relativi al capitale ed al lavoro  altrui,  considerati rappresentativi o costitutivi del presupposto  impositivo  dell'Irap,  ossia della "organizzazione autonoma";

che avverso tale pronuncia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione,  affidato  ad un unico motivo;

che la contribuente non resiste;

che con l'unico motivo del ricorso principale (con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 23)  i ricorrenti  deducono   che   la   Commissione   regionale   avrebbe   errato nell'interpretazione della sentenza della Corte costituzionale;

che sarebbe errato, innanzitutto, considerare non applicabile il tributo nel caso in cui l'attività professionale venga  svolta  in  assenza  di  una organizzazione di capitali o di lavoro altrui;

che il fatto che l'attività professionale si  sia  estrinsecata  in  una prestazione d'opera intellettuale personale, senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori e con l'impiego di pochi ed essenziali beni  strumentali,  non escluderebbe l'esistenza dell'autonoma  organizzazione  che,  al  contrario, consisterebbe nell'impiego dell'intelligenza e della cultura  posseduta  dal professionista, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale sbrigato dallo stesso, sfociante in una obbligazione di mezzi e non di risultato;

che, rispetto a tale doglianza, il P.G. ha  chiesto  che  la  Corte,  ai sensi dell'art. 375 c.p.c., respinga il ricorso  per  essere  manifestamente infondato;

che tale conclusione è condivisa da questo Collegio.

Considerato in diritto -  che  il  ricorso  è  manifestamente  infondato perchè   questa   Corte,    anche    alla    stregua    dell'interpretazione costituzionalmente orientata, fornita  dalla  Corte  Costituzionale  con  la sentenza n. 156 del 2001, ha già affermato  il  principio  (contenuto  nella sentenza 3673 del 2007 ed  in  altre  successive)  che  l'esistenza  di  una autonoma organizzazione, costituente il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, indicati  nel  D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma  1,  esclusi  i  casi  di  soggetti inseriti in strutture organizzative riferibili ad altrui  responsabilità  ed interesse, non deve essere intesa in senso  soggettivo,  ma  oggettivo,  nel senso di esigere un apparato  esterno  alla  persona  del  professionista  e distinto da lui, risultante dall'aggregazione di  beni  strumentali  e/o  di lavoro altrui;

che tale organizzazione è riscontrabile ogni qualvolta il professionista si avvalga, in modo non occasionale,  di  lavoro  altrui,  o  impieghi  beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività,  costituendo  indice  di  tale eccedenza, fra l'altro, l'avvenuta deduzione  dei  relativi  costi  ai  fini dell'Irpef o dell'Iva, ed incombendo  al  contribuente  che  agisce  per  il rimborso dell'imposta, indebitamente versata, l'onere di  provare  l'assenza delle predette condizioni;

che, pertanto, un tale accertamento deve essere compiuto con riferimento ai singoli anni d'imposta controversi, in ordine ai quali è stato chiesto il rimborso dell'Irap, atteso che il possesso di tale autonoma  organizzazione, com'è  facile  immaginare,  può  variare  nel  tempo   essendo   libero   il professionista di svolgere la propria opera  attraverso  l'ausilio  di  essa oppure  svolgerla  personalmente  e  senza  l'aiuto   di   una   particolare organizzazione;

che il giudice di merito, con  valutazione  in  fatto  incensurabile  in questa sede, perchè immune da vizi motivazionali,  logici  e  giuridici,  ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo;

che il ragionamento da esso compiuto, neppure censurato dai  ricorrenti, è adeguato al principio di diritto sopra enunciato;

che non occorre provvedere sulle spese di questa  fase,  atteso  che  il contribuente non vi ha svolto difese.

P.Q.M. - Rigetta il ricorso.


2008-07-14 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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