Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Omessa notificazione di atto presupposto - Nullita' dell'atto consequenziale notificato – Conseguenze


2008-07-11
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 4.3.2008 n. 5791
L’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 deve essere interpretato nel senso che la possibilità per il contribuente di impugnare l’atto presupposto non notificato, unitamente all’atto successivo notificato, non costituisce un obbligo, ma, in coerenza col principio della domanda, una facoltà rimessa alla sua discrezionalità

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

La correttezza  del  procedimento  di  formazione  della pretesa tributaria e'

assicurata mediante   il   rispetto  di  una  sequenza  ordinata  secondo  una

progressione di  determinati  atti,  con le relative notificazioni, destinati,

con diversa  e  specifica  funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera

di conoscenza  dei  destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile

per questi   ultimi  un  efficace  esercizio  del  diritto  di  difesa.  Nella

predetta sequenza,  l'omissione  della  notificazione  di  un atto presupposto

costituisce vizio    procedurale    che   comporta   la   nullita'   dell'atto

consequenziale notificato  e  tale  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  dal

contribuente mediante  la  scelta  o  di  impugnare,  per tale semplice vizio,

l'atto consequenziale   notificatogli   -   rimanendo   esposto  all'eventuale

successiva azione   dell'amministrazione,   esercitabile   soltanto  se  siano

ancora aperti   i  termini  per  l'emanazione  e  la  notificazione  dell'atto

presupposto -   o   di   impugnare  cumulativamente  anche  quest'ultimo  (non

notificato) per   contestare   radicalmente  la  pretesa  tributaria:  con  la

conseguenza che   spetta  al  giudice  di  merito  -  la  cui  valutazione  se

congruamente motivata   non  sara'  censurabile  in  sede  di  legittimita'  -

interpretare la  domanda  proposta  dal  contribuente al fine di verificare se

egli abbia  inteso  far  valere  la  nullita' dell'atto consequenziale in base

all'una o    all'altra    opzione. 

L’art. 19 del D. Lgs. n. 546/92 deve essere interpretato nel senso che la possibilità per il contribuente di impugnare  l’atto presupposto non notificato, unitamente all’atto successivo notificato, non costituisce un obbligo, ma, in coerenza col principio della domanda, una facoltà rimessa alla sua discrezionalità.

Ove oggetto della domanda sia soltanto la declaratoria di nullità dell’atto notificato, a ragione della insussistente notifica dell’atto presupposto, il giudice tributario deve limitarsi ad annullare il primo atto, con la conseguenza che la pretesa fiscale rimane travolta da tale pronuncia.


2008-07-11 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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