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Commercio elettronico: sempre obbligatorio emettere la fattura

Manca il decreto attuativo per alleggerire gli adempimenti; RISOLUZIONE N. 274/E

Roma, 03 luglio 2008 dell'agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate

 

R

RISOLUZIONE N. 274/E
Roma, 03 luglio 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

OGGETTO: Istanza di interpello – Art. 11, legge n. 212/2000 - ALFA S.r.l. –Certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell’ambito del commercio elettronico diretto – Obbligatorietà

Quesito

La società ALFA S.r.l. (nel prosieguo, la “società”) ha come oggetto sociale la ricerca, lo studio, la realizzazione, la pubblicazione di opere di interesse musicale, musicologico, storico, artistico, letterario e in generale attinente a qualsiasi settore culturale attraverso tutti i mezzi messi a disposizione dalla tecnologia come la stampa, l’editoria, la produzione di cd, video, cd rom, sistemi informatici etc., ed il loro commercio in tutte le forme giuridiche previste.
Attualmente, l’attività principale consiste nella vendita al dettaglio di spartiti e testi a carattere musicale, sia di produzione propria che di terzi.

La società è ora intenzionata ad avviare anche il commercio elettronico diretto di spartiti e documenti musicali di propria produzione, nell’ambito del quale l'ordine, la consegna e il pagamento avvengono in tempo reale con modalità elettroniche e l’operazione si conclude interamente via internet.


Tanto precisato, la società chiede se l’incasso delle somme derivanti dal commercio elettronico diretto nei confronti dei privati (direttamente accreditate nel proprio conto corrente in quanto il pagamento avviene con carta di credito) possa essere certificato, in alternativa all’emissione della fattura, mediante riepilogo giornaliero nel registro dei corrispettivi tenuto manualmente nella sede della società.


Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’interpellante ritiene che gli incassi conseguiti con carta di credito nell’ambito del commercio elettronico diretto nei confronti di privati possano essere certificati, in alternativa all’emissione della fattura, mediante annotazione nel registro dei corrispettivi entro il giorno successivo.

Qualora tale soluzione non fosse accolta, la società paventa il rischio di un eccessivo aggravio dell’attività esercitata – atteso anche l’ulteriore adempimento dell'invio degli elenchi clienti e fornitori, comprensivo dal 2007 delle fatture emesse nei confronti dei privati –, suscettibile di interferire nel libero mercato europeo ed extraeuropeo a tutto vantaggio della concorrenza straniera.

Parere della Direzione

Preliminarmente, si osserva che le operazioni realizzate dalla società, in base ai dati emergenti dall’istanza, sono state correttamente inquadrate fra le operazioni di commercio elettronico diretto e, come tali, considerate ai fini IVA come prestazioni di servizi.


In tal senso l’articolo 56 della direttiva n. 2006/112/CE, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, che, nell’individuare il luogo di tassazione di alcune prestazioni di servizio, elenca, tra gli altri, al paragrafo 1, lettera k), “i servizi prestati per via elettronica, segnatamente quelli di cui all’allegato II”, precisando, peraltro, che “2. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico ai sensi del paragrafo 1, lettera k).”


Fra le prestazioni di servizi riportate nell’allegato II – recante l’“Elenco indicativo dei servizi forniti per via elettronica di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera k)” –, figurano:
“1) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
2) fornitura di software e relativo aggiornamento;
3
3) fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
4) fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
5) fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.”


Le operazioni realizzate dall’istante sono, quindi, riconducibili alla casistica descritta al punto 3) del sopra citato allegato II (fornitura di immagini e testi).


Tanto premesso, trattandosi di prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, ricorre l'obbligo di documentazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei termini di cui all'articolo 6, comma terzo, del medesimo decreto, secondo il quale il momento di effettuazione si considera coincidente normalmente con il "pagamento del corrispettivo".


Con riguardo all'obbligo della fatturazione, si osserva che le operazioni in argomento non sono riconducibili ad alcuno dei casi di esonero dagli obblighi di certificazione previsti dalla normativa IVA, né possono essere considerate operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, mancando le condizioni ivi previste per beneficiare dell'esonero dall'obbligo di emissione della fattura.


A conferma di ciò, si osserva che per le operazioni il cui corrispettivo sia pagato direttamente on-line tramite carta di credito, l'articolo 101 della legge 21 novembre 2000, n. 342 prevede l'emanazione di appositi regolamenti "ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996" al fine di semplificare gli adempimenti contabili e formali, "inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l'intervento di intermediari finanziari abilitati (...) a tal fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell'emissione della fattura in presenza di idonea documentazione."


Il legislatore ha, dunque, previsto la semplificazione degli adempimenti contabili e formali in capo ai contribuenti operanti nel commercio elettronico con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, con espresso riferimento alla possibilità di escludere l'obbligo di emissione della fattura.

La prevista semplificazione, tuttavia, è stata subordinata all'emanazione di ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996, che ad oggi non risultano ancora emanati.

Allo stato attuale pertanto sussiste l'obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in parola, anche se incassati tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori delle carte di credito utilizzate dagli acquirenti dei servizi prestati dalla società).

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

04.07.2008 Agenzia delle entrate
Agenzia delle entrate


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