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Lavoro    

Lavoro: arriva il libro unico del lavoro presso i datori di lavoro, escluso solo quello domestico

Decreto legge 26.6.2008 n. 112
27.06.2008 - pag. 60875 print in pdf print on web

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a

art. 39 adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del
lavoro
nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in
partecipazione con apporto lavorativo
. Per ciascun lavoratore devono
essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove
ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.


2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni
annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura
corrisposte o
gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso
spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni
fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le
prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme
erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario
devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro
deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da cui risulti,
per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun
lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non
retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al
lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.


3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.


4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalita' e tempi di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.


5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.


6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla
richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in
loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a
2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da
500 a 3000.


7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la
violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine
previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.


8. Il primo periodo dell'articolo 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e' sostituito dal seguente:
"Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4,
numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano
oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve
denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto
assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attivita'
lavorativa, indicando altresi' il trattamento retributivo ove
previsto".


9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche: a) nell'articolo 2, e' abrogato il comma 3; b)
nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro al di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita' produttiva, nonche' la misura della retribuzione nel libro
unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono
abrogati, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Per ciascun
lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere
anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della qualita' di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al
comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma".


10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi, e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:


a) l'articolo 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
Pagina 28
Servizio di documentazione tributaria
Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112
h) il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n.
179;
i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002;
l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50,
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche
e integrazioni.
12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18,
comma 1, lettera u)" sono soppresse.


art. 40
Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Testo: in vigore dal 25/06/2008


1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' sostituito
dal seguente: "1. Per lo svolgimento della attivita' di cui
all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti
presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri
professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che
intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare
preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato
l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il
consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui
all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non
ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza
di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di
recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al
Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del
trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".


2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2.
All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attivita' di
lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a
consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende
assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore,
prima dell'inizio della attivita' lavorativa, copia del contratto
individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni
previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente
disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".


3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le
parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine
del relativo periodo"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli
obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le
relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".


4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad
inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto
informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti,
il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti
nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da
incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e' tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare
l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa
intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso
ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi,
negli spazi disponibili aperti al pubblico".


5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono soppresse le parole "nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge".


6. Gli armatori e le societa' di armamento sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco,
l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al
personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale
marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come
definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.


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