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"«Il buon giudice mette lo stesso scru- polo nel giudicar tutte le cause, anche le più umili; egli sa che non esistono grandi cause e piccole cause, perché l’ingiustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi ucci- dono, ma presi in dosi piccole risanano. La ingiusti- zia avvelena anche in dosi omeopatiche" - Calamandrei in Elogio dei giudici



Procedura civile    

Riunificazione d'ufficio dei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale

A fronte di una pluralita' di

domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,

comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,

competenze e onorari e ogni altro accessorio

27.06.2008 - pag. 60871 print in pdf print on web

D

Decreto Legge del 25/06/2008 n. 112 art 20

 

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di
domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto,
comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,
competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e'
disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.


8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,
l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto
in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase
esecutiva.


9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa
alle parti un termine perentorio per la riunificazione.


10. A decorrere dal 1 gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel
territorio nazionale.


11. A decorrere dal 1 gennaio 2009, al primo
comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le
seguenti parole: "e provinciali".


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"«Il buon giudice mette lo stesso scru- polo nel giudicar tutte le cause, anche le più umili; egli sa che non esistono grandi cause e piccole cause, perché l’ingiustizia non è come quei veleni di cui certa medicina afferma che presi in grandi dosi ucci- dono, ma presi in dosi piccole risanano. La ingiusti- zia avvelena anche in dosi omeopatiche" - Calamandrei in Elogio dei giudici








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