Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Regimi contabili - Opzioni e revoche – Comportamento concludente e sua rilevanza


2008-01-26
abstract: Sentenza Corte Costituzionale n. 330/2007

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


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Da www.aziendalex.kataweb.it

Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.442, recante "norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte dovute", fissa il principio secondo il quale il regime di determinazione d'imposta, o il regime di contabilità aziendale, si desume "da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili". Tale principio, in buona sostanza, subordina la validità di eventuali opzioni e delle revoche che ne discendano "unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività". Alla luce di quanto sopra è stato esposto, la Commissione Tributaria della Regione Sardegna ha contestato la legittimità costituzionale dell'art.4, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n.342, il quale, richiamando proprio il D.P.R. 442/1997, dispone che non si faccia luogo "a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate". Il ricorso della Commissione Tributaria sarda mira a rilevare la contraddizione esistente tra le due norme indicate (D.P.R. 442/1997 e Legge 342/2000), con particolare riferimento alla "limitazione degli effetti economici e finanziari" contenuta nell'art. 4 della Legge 342/2000. Dare un'interpretazione del genere provocherebbe una "ingiustificata disparità di trattamento". Infatti, il soggetto che abbia manifestato "in via tacita" la sua opzione o la sua revoca, anteriormente al 7 gennaio 1998, sarebbe assoggettato a "disciplina differenziata in ragione di una circostanza... del tutto neutra", e cioè, a seconda che sia intervenuto o meno il pagamento delle imposte, soprattasse o spese pecuniarie cui, in effetti, non si sarebbe dovuto far fronte. Ai giudici della Corte non è rimasto che il compito di bollare d'incostituzionalità l'ingrato art.4, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui impone la mancata restituzione dell'I.V.A. (e degli accessori) corrisposti - precisando altresì che il solo meccanismo della detrazione nell'anno tributario successivo a quello in questione non è sufficiente a sanare tutte le eventuali situazioni di scompenso in pratica verificatesi.

Qui il testo della sentenza


2008-01-26 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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