Riscossione - Avviso di mora non preceduto da cartella -
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 25.7.2007 n. 16412
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Riscossione Cartella Sentenza
l
l'omissione della notificazione di un atto presupposto
costituisce vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto
consequenziale notificato e tale nullita' puo' essere fatta valere dal
contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale
successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano
ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto
presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non
notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la
conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se
congruamente motivata non sara' censurabile in sede di legittimita' -
interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se
egli abbia inteso far valere la nullita' dell'atto consequenziale in base
all'una o all'altra opzione. L'azione puo' essere svolta dal contribuente
indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e
senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario,
essendo rimessa alla sola volonta' del concessionario, evocato in giudizio,
la facolta' di chiamare in causa l'ente creditore.
Testo sentenza (stralcio)
Tanto stabilito, e' possibile passare all'esame della questione per la
quale la causa e' stata sottoposta alla valutazione delle Sezioni Unite
della Corte e, cioe', se, nel vigore della disciplina del procedimento di
riscossione mediante ruoli anteriore al D.Lgs. n. 46 del 1999, l'avviso di
mora notificato al contribuente sia nullo a causa della mancata prevista
notifica, al medesimo contribuente, della cartella di pagamento.
La questione che certamente puo' ritenersi questione di massima di
rilevante importanza e' rimessa all'esame delle Sezioni Unite per il
rilevato contrasto esistente in proposito all'interno della Corte, e
specialmente nella Sezione tributaria, contrasto che fa riferimento ad un
triplice orientamento:
 
2007-09-26 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Riscossione Cartella Sentenza
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