Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Avviso di mora non preceduto da cartella -


2007-09-26
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 25.7.2007 n. 16412

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


l

l'omissione  della  notificazione  di  un atto presupposto
costituisce vizio    procedurale    che   comporta   la   nullita'   dell'atto
consequenziale notificato  e  tale  nullita'  puo'  essere  fatta  valere  dal
contribuente mediante  la  scelta  o  di  impugnare,  per tale semplice vizio,
l'atto consequenziale   notificatogli   -   rimanendo   esposto  all'eventuale
successiva azione   dell'amministrazione,   esercitabile   soltanto  se  siano
ancora aperti   i  termini  per  l'emanazione  e  la  notificazione  dell'atto
presupposto -   o   di   impugnare  cumulativamente  anche  quest'ultimo  (non
notificato) per   contestare   radicalmente  la  pretesa  tributaria:  con  la
conseguenza che   spetta  al  giudice  di  merito  -  la  cui  valutazione  se
congruamente motivata   non  sara'  censurabile  in  sede  di  legittimita'  -
interpretare la  domanda  proposta  dal  contribuente al fine di verificare se
egli abbia  inteso  far  valere  la  nullita' dell'atto consequenziale in base
all'una o  all'altra  opzione.  L'azione  puo'  essere svolta dal contribuente
indifferentemente nei  confronti  dell'ente  creditore  o del concessionario e
senza che  tra  costoro  si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario,
essendo rimessa  alla  sola  volonta' del concessionario, evocato in giudizio,
la facolta' di chiamare in causa l'ente creditore.

Testo sentenza (stralcio)

Tanto stabilito,  e'  possibile  passare  all'esame della questione per la
quale la  causa  e'  stata  sottoposta  alla  valutazione  delle Sezioni Unite
della Corte  e,  cioe',  se,  nel  vigore della disciplina del procedimento di
riscossione mediante  ruoli  anteriore  al  D.Lgs. n. 46 del 1999, l'avviso di
mora notificato  al  contribuente  sia  nullo  a  causa della mancata prevista
notifica, al medesimo contribuente, della cartella di pagamento.             
    La questione  che  certamente  puo'  ritenersi  questione  di  massima  di
rilevante importanza   e'   rimessa  all'esame  delle  Sezioni  Unite  per  il
rilevato contrasto   esistente   in   proposito  all'interno  della  Corte,  e
specialmente nella  Sezione  tributaria,  contrasto  che  fa riferimento ad un
triplice orientamento:                                                       
                                                                             
 


2007-09-26 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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