Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Riscossione - Cartella di pagamento - Requisiti


2007-07-03
abstract: Sentenza Cassazione 16.5.2007 n. 11251

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


A

Alla cartella  di  pagamento devono ritenersi applicabili i principi di ordine
generale indicati  per  ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L.
7 agosto  1990,  n.  241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7
della L.  27  luglio  2000,  n. 212), ponendosi una diversa interpretazione in
insanabile contrasto  con  gli  artt.  3  e  24 della Costituzione, tanto piu'
quando tale  cartella  non  sia  stata preceduta  da  un  motivato avviso di accertamento. Pertanto anche nella cartella di pagamento   l'ente   impositore   ha   "l'obbligo  di  chiarire,  sia  pure succintamente, le  ragioni  -  intese  come indicazione sia della mera causale
che della   motivazione   vera   e   propria   -   dell'iscrizione  nel  ruolo
dell'importo dovuto,  in  modo  tale  da  consentire  al  contribuente  un non
eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa.  

Testo sentenza

       Svolgimento del processo                           
                                                                             
    La controversia   concerne   l'impugnazione   proposta   dal  contribuente
avverso una   cartella  esattoriale  emessa  ex  art.  36-bis  del  D.P.R.  n.
600/1973, recante   rettifica  -  in  applicazione  delle  disposizioni  sulla
minimum tax - dei redditi per l'anno 1992.                                   
    La Commissione  adita  accoglieva il ricorso e la decisione era confermata
in appello,  con  la  sentenza  in  epigrafe, che riteneva inapplicabile nella
specie la  procedura  di  cui  all'art.  36-bis  del  D.P.R. n. 600/1973 e non
motivata la   cartella   esattoriale   impugnata.  Avverso  tale  sentenza  il
Ministero dell'economia  e  delle finanze e l'Agenzia delle Entrate propongono
ricorso per  cassazione  con  unico  motivo,  illustrato anche con memoria. La
contribuente non si e' costituita.                                           
                                                                             
        


2007-07-03 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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