Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Decreto fiscale - Riscossione - Attribuzione poteri


2006-11-27
abstract: Art. 2 comma 7 del DL n. 262/2006

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

L'art. 2 comma 7 del DL n. 262/2006 introduce il comma 25 bis all'art. 35 del DL n. 223/2006 conv. in legge n. 248/2006.

"25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".

L'art. 33 del DPR n. 600/1973 dispone che:

Art. 33 - Accessi, ispezioni e verifiche.

 Per   l'esecuzione  di   accessi,   ispezioni  e  verifiche  si  applicano  le
disposizioni   dell'art.  52   del  decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.                                                        
Gli  uffici delle  imposte hanno facolta'  di  disporre l'accesso  di   propri
impiegati  muniti  di  apposita   autorizzazione    presso     le    pubbliche
amministrazioni  e gli  enti indicati al n.  5) dell'art.  32  allo  scopo  di
rilevare  direttamente i  dati e le notizie  ivi previste e presso le  aziende
e istituti  di  credito  e l'Amministrazione postale  allo   scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai  conti la cui  copia  sia   stata
richiesta a norma del n. 7) dello  stesso art. 32 e non trasmessa   entro   il
termine previsto nell'ultimo comma di   tale  articolo   o   allo   scopo   di
rilevare direttamente la completezza  o l'esattezza,    allorche'    l'ufficio
abbia fondati sospetti che le pongano in  dubbio, dei dati e notizie contenuti
nella  copia  di conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente  con  la azienda o istituto   di   credito   o  l'Amministrazione
postale.                                                                     
La Guardia  di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione
e il  reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e
per la    repressione    delle    violazioni delle leggi sulle imposte dirette
procedendo di  propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme
e con   le   facolta'  di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre,
previa autorizzazione   dell'autorita'   giudiziaria, che puo' essere concessa
anche in   deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale , utilizza e
trasmette agli   uffici&


2006-11-27 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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