Registro - Agevolazioni prima casa - Recupero - Termine triennale di decadenza
abstract: Sentenza Cassazione 29.3.2006 n. 7295
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Prima casa Sentenza
L
L'avviso di liquidazione di registro con aliquota ordinaria e connessa
soprattassa a carico dell'acquirente di un immobile abitativo che abbia
indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del
trattamento agevolativo di cui all'art. 1, comma 6, della legge 22 aprile
1982, n. 168, e' soggetto al termine triennale di decadenza, ai sensi e nel
vigore dell'art. 74, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634
(corrispondente all'art. 76, comma 2, del vigente DPR 26 aprile 1986, n.
131) a decorrere dalla data in cui l'avviso puo' essere emesso, e cioe' dal
giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa
dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilita' di altro alloggio o
della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, o per
l'enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare
direttamente il bene ai fini abitativi gia' smentito da cirostanze in atto,
oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia
successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si
sia verificata quest'ultima situazione.
Testo:
FATTO
C.L. impugnava innanzi alla C.T.P. di Salerno l'avviso di
liquidazione dell'Ufficio del registro di quella citta' notificategli il
27.5.1994 in riferimento ad un atto di acquisto di un immobile registrato il
6.3.1985 al n. 2902 con il quale era stato dichiarato decaduto dai benefici
della l. n. 118/1985 per non avere adibito il suddetto 
2006-05-25 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Prima casa Sentenza
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