Contenzioso tributario - Contribuente fallito - Legittimazione a ricorrere - Sussiste
abstract: Sentenza Cassazione 15.3.2006 n. 5671
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Fallimento Sentenza
I
Il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari, e' eccezionalmente
abilitato ad esercitare egli stesso la propria tutela, anche in materia
tributaria, alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato
disposto degli artt. 43 della legge fallimentare e 10 del DLG 31 dicembre
1992, n. 546, in conformita' ai principi del diritto alla tutela
giurisdizionale ed alla difesa. Il termine per impugnare l'avviso di
accertamento decorre dal momento in cui quest'ultimo sia stato portato a
conoscenza del fallito stesso.
Testo:
Svolgimento del processo
1. I coniugi signori G.B. e A.M. costituivano la S.a.s. E. di G.B. e C.,
con scrittura privata del 28 febbraio 1990, registrata il 13 marzo 1990.
A seguito del decesso del signor G.B., le quote venivano trasferite al
figlio F.B.: la denominazione sociale cambiava in E. S.a.s. di A.M. e C.
La socia accomandataria costituiva procuratore della societa' tale
signor P.F. il quale, per l'anno 1991, non presentava le dichiarazioni ai
fini Iva e delle imposte sui redditi.
La societa', e la socia accomandataria in proprio, venivano dichiarate
fallite il 30 maggio 1994, dal Tribunale di Latina.
2. L'Ufficio del imposte dirette di Latina notificava avviso di
accertamento nei confronti della societa', in persona del curatore del
2006-05-25 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Fallimento Sentenza
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