Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Fermo amministrativo - Di beni mobili registrati - Giurisdizione - E' del giudice amministrativo - Sollevata questione di legittimità costituzionale


2006-04-21
abstract: Ordinanza Consiglio di Stato 14.3.2006 n. 2032

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

La giurisdizione in tema di fermo amministrativo previsto dal DPR n. 602/1973 appartiene al giudice amministrativo. E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale,  in relazione agli articoli 3, 16, 41 e 42 Cost., degli artt. 49, 57, 86, d.P.R. n. 602 del 1973, e degli artt. 2 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, se interpretati, secondo il diritto vivente quale risulta dalla giurisprudenza, nel senso di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo tributario di veicoli.

FATTO E DIRITTO

       1. Il ricorso di primo grado e l’atto di appello.

       1.1. L’odierno appellato ha proposto al T.a.r. per la Puglia – Bari ricorso avverso la comunicazione di fermo di un motociclo e di un autoveicolo di sua proprietà, effettuata dalla soc. SESIT PUGLIA, in qualità di concessionaria della riscossione della Provincia di Bari, per mancato pagamento di carichi a ruolo scaduti.

       Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha:

disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Sesit Puglia;

assorbito la censura di illegittimità del provvedimento di fermo perché disposto ai sensi dell’art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in difetto del prescritto regolamento ministeriale;

accolto le censure di difetto di motivazione ed eccesso di potere.

       1.2. Ha interposto appello la società Sesit Puglia.

       Ripropone, anzitutto, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

       In secondo luogo osserva che il fermo poteva essere disposto, ai sensi dell’art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973, come novellato nel 2001, utilizzando il regolamento di cui al d.m. 7 settembre 1998, n. 503, senza necessità di attendere il nuovo regolamento, previsto dal comma 4 del citato art. 86. A sostegno di tale tesi parte appellante, con memoria depositata per l’udienza odierna, ha dedotto che l’art. 3, co. 41, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. nella l. 2 dicembre 2005, n. 248, con norma di interpretazione autentica ha stabilito che le disposizioni dell’art. 86, d.P.R. n. 603 del 1973 si interpretano nel senso che fino all’emanazione del regolamento previsto dal comma 4 il fermo può essere eseguito dal concessionario della riscossione sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 7 settembre 1988, n. 503.

       In terzo luogo osserva che il fermo non sarebbe un provvedimento amministrativo ma attività materiale, e pertanto non occorrerebbe una specifica motivazione.

       Si duole, infine, l’appellante, della condanna alle spese disposta dal giudice di prime cure.

       2. La questione di giurisdizione.

       Osserva il Collegio che la questione della giurisdizione in relazione al fermo di veicoli (c.d. ganasce


2006-04-21 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -