Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Sanzioni tributarie - Errore sulla norma tributaria - Influenza dell'orientamento giurisprudenziale


2006-02-25
abstract: Sentenza Cassazione 30..1.2006 n. 1958

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


E

E' configurabile  un  errore  sulla  norma  tributaria  -  rilevante, ai sensi
dell'art. 8  del  D.Lgs.  31  dicembre  1992,  n.  546,  ai  fini di escludere
l'applicazione delle  sanzioni  non penali che normalmente si ricollegano alla
violazione commessa  dal  contribuente  -  nelle  ipotesi  in cui le obiettive
condizioni di  incertezza  sulla  portata  e sull'ambito di applicazione della
disposizione stessa  (nella  specie,  relativa alla determinazione del reddito
di lavoro   dipendente)   dipendano   dalla   presenza   di   un  orientamento
giurisprudenziale (solo       successivamente       superato)       escludente
l'assoggettamento a  tassazione  del  provento  e  dal conseguente suo mancato
assoggettamento a ritenuta da parte del datore di lavoro

TESTO

 Ritenuto  in  fatto                             
                                                                             
    che G.M.  impugno'  dinanzi  alla  Commissione  tributaria  provinciale di
Alessandria gli  avvisi  di  accertamento con i quali, relativamente agli anni
1984, 1985,  1986  e  1987, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette aveva
accertato maggiori   redditi,   con   irrogazione   delle  relative  sanzioni,
costituiti da  somme  corrisposte - e non assoggettate a ritenuta - dal datore
di lavoro   B.C.I.   S.p.a.,   a   titolo  di  "contributo  differenza  canone
d'affitto" in occasione del trasferimento del dipendente in altra sede;      
    che la Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accolse;                 
    che l'appello  proposto  dall'ufficio  fu accolto, con sentenza depositata
il 14  novembre  2000, dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, la
quale escluse la natura risarcitoria dei detti importi;                      
    che avverso   tale   sentenza   G.M.   propone   ricorso  per  cassazione,
illustrato anche  con  memoria,  cui  resistono con controricorso il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.                     
                                                                      &nb


2006-02-25 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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