Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Condono - Ammissibilità della definizione dell'avviso di liquidazione per imposta sulle successioni.


2006-02-25
abstract: Sentenza Cassazione 10.2.2006 n. 2962

Segnalato da Franco Ionadi Corte di Cassazione


L

La controversia fiscale instaurata mediante impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, irrogativo di sanzione, è suscettibile di definizione agevolata, a norma della legge n. 289 del 2002, in quanto tale avviso risulta ascrivibile alla categoria degli “atti impositivi”, e, quindi, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 16 della citata legge n. 289. Vanno, infatti, esclusi dal concetto normativo di lite pendente, e, quindi, dalla possibilità di fruizione del condono, ai sensi del comma 3 del predetto art. 16, solo le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di mera liquidazione del tributo, emanati in assenza del previo esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, cioè senza accertamento o rettifica e senza applicazione di sanzioni.

Qui il testo

 


2006-02-25 Segnalato da Franco Ionadi Corte di Cassazione








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