Contenzioso tributario - Poteri istruttori del giudice - Portata
abstract: Sentenza Cassazione 11.1.2006 n. 339
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giudirica Contenzioso Sentenza
N
Nel processo tributario, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, le Commissioni tributarie, dotate di ampio potere estimativo anche
sostitutivo, avvalendosi dei larghi poteri istruttori ad esse attribuiti
possono acquisire aliunde gli elementi di decisione, demandando all'UTE
accertamenti ritenuti necessari, prescindendo dall'accertamento dell'ufficio
e dall'eventuale difetto di prova del suo assunto, con la conseguenza che,
una volta esercitato siffatto potere, il contribuente non ha piu' interesse
a dolersi del difetto di motivazione sull'eccezione relativa alla carenza di
prova della pretesa impositiva.
Testo:
Svolgimento del processo
L'Ufficio del registro di Bolzano, sulla base degli elementi forniti dal
catasto, rettificava il valore di due fabbricati, per i quali la "I.I.
S.a.s. di I.B. & C", corrente in Laives-Leifers (BZ) aveva presentato
dichiarazione ai fini dell'Invim decennale.
La societa' impugnava in sede giurisdizionale i relativi avvisi,
lamentando carenze motivazionali ed incongruita' dei valori rettificati,
nonche' il mancato riconoscimento, con riferimento ad uno dei due cespiti,
delle spese incrementative esposte.
L'adita Commissione tributaria di I grado di Bolzano, previa riunione,
con decisione confermata, sull'appello dell'ufficio, dalla sentenza in
epigrafe indicata, rigettava i ricorsi considerando infondate le doglianze
con gli stessi pros
2006-02-04 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giudirica Contenzioso Sentenza
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