Contenzioso tributario - Poteri istruttori del giudice - Portata e limiti
abstract: Sentenza Cassazione 11.1.2006 n. 366
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
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L'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle Commissioni tributarie
ampi poteri istruttori di ufficio (tra cui - al comma 3 - la facolta' di
ordinare il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della
controversia), costituisce una norma eccezionale che non puo' essere
utilizzata come rimedio ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle
parti dal momento che il giudice tributario non e' tenuto ad acquisire
d'ufficio le prove a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio
salvo che sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo.
Svolgimento del processo
Avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio delle Entrate di
Caserta rettificava il valore finale di immobile compravenduto da lire
5.000.000 a lire 14.400.000 proponeva ricorso la venditrice G.S. insistendo
per la conferma del dichiarato.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con
decisione riformata dalla Commissione regionale che - dato atto che
l'ufficio del registro non aveva ottemperato all'ordinanza istruttoria con
la quale la Commissione stessa aveva disposto l'acquisizione di copia della
stima UTE e presupponendo che l'ufficio avesse fatto uso degli indici piu'
elevati senza tener conto degli elementi negativi (modesta superficie e
stato di abbandono di locale adibito a sgombero) - riduceva del 30 per cento
il valore finale accertato.
Ricorre per la cassazione della sentenza G.S. con due mezzi.
Il Ministero costit
2006-02-04 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica Contenzioso Sentenza
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