Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Poteri istruttori del giudice - Portata e limiti


2006-02-04
abstract: Sentenza Cassazione 11.1.2006 n. 366

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica


L

L'art. 7  del  D.Lgs. n. 546/1992, che attribuisce alle Commissioni tributarie
ampi poteri  istruttori  di  ufficio  (tra  cui  - al comma 3 - la facolta' di
ordinare il  deposito  di  documenti ritenuti necessari per la decisione della
controversia), costituisce   una   norma   eccezionale  che  non  puo'  essere
utilizzata come  rimedio  ordinario per sopperire alle lacune probatorie delle
parti dal  momento  che  il  giudice  tributario  non  e'  tenuto ad acquisire
d'ufficio le  prove  a  fronte  del mancato assolvimento dell'onere probatorio
salvo che sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo.                 
                                                                              
                    Svolgimento del processo                           
                                                                             
    Avverso avviso  di  accertamento  con  il quale l'Ufficio delle Entrate di
Caserta rettificava  il  valore  finale  di  immobile  compravenduto  da  lire
5.000.000 a  lire  14.400.000  proponeva ricorso la venditrice G.S. insistendo
per la conferma del dichiarato.                                              
    La Commissione  tributaria  provinciale di Napoli rigettava il ricorso con
decisione riformata   dalla   Commissione   regionale  che  -  dato  atto  che
l'ufficio del  registro  non  aveva  ottemperato all'ordinanza istruttoria con
la quale  la  Commissione  stessa aveva disposto l'acquisizione di copia della
stima UTE  e  presupponendo  che  l'ufficio avesse fatto uso degli indici piu'
elevati senza  tener  conto  degli  elementi  negativi  (modesta  superficie e
stato di  abbandono  di locale adibito a sgombero) - riduceva del 30 per cento
il valore finale accertato.                                                  
    Ricorre per la cassazione della sentenza G.S. con due mezzi.             
    Il Ministero costit


2006-02-04 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca giuridica








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