IVA - Trattamenti estetici - Esenzione - Non compete
abstract: Sentenza Cassazione 2.11.2005 n. 21272
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica IVA Sentenza
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Non sono soggetti ad esenzione IVA i trattamenti sanitari (nella specie, interventi di diatermocoagulazione) effettuati solo per ragioni estetiche
Svolgimento del processo
1. L'Ufficio Iva di Venezia notificava alla S.a.s. "Poliambulatorio
V.G." di R.C. & C., esercente attivita' di "estetica medica", separati
avvisi di rettifica delle dichiarazioni relative agli anni 1990, 1991 e 1992.
La societa' impugnava tali atti impositivi, assumendone l'illegittimita'
sotto molteplici profili.
In primo luogo, perche', trattandosi di attivita' di estetica medica,
debitamente autorizzata dal sindaco di Venezia, l'attivita' stessa doveva
considerarsi esente da Iva ai sensi dell'art. 10, n. 18), del D.P.R. n.
633/1972, in quanto le prestazioni rese erano collegate a situazioni
patologiche che richiedevano interventi e pratica di discipline riservati a
medici ed infermieri.
Inoltre, perche' relativamente agli interventi di diatermocoagulazione,
da compiersi in piu' sedute, l'ufficio aveva indebitamente moltiplicato il
relativo compenso per il numero delle sedute: senza tenere conto che i vari
compensi erano stati invece corrisposti una volta sola, a conclusione dei
relativi interi cicli di cura.
Ancora, la contribuente deduceva che l'ufficio neppure aveva tenuto
conto che per l'anno 1990 era stata presentata una dichiarazione integrativa
con effetti di estinzione automatica della controversia; mentre per l'anno
1992 la materia del contendere era cessata per adesione alla proposta di
concordato. &
2005-12-02 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica IVA Sentenza
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