Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



ICI - Separazione e divorzio - Assegnazione casa coniugale - Natura personale del diritto attribuito


2005-10-17
abstract: Sentenza Cassazione 19.9.2005 n. 18476

Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica


M

MASSIMA

Il provvedimento  giudiziale  di  assegnazione della casa coniugale in sede di separazione (o   di   divorzio)   costituisce,   a   vantaggio   del   coniuge assegnatario, un  diritto  di  godimento  del  bene, di natura personale e non
reale. Pertanto   la soggettivita' passiva, ai fini ICI, resta a carico del proprietario,   laddove,   invece,  competono  all'assegnatario  le  spese condominiali relative all'immobile assegnato.                                 
                                                                             
TESTO SENTENZA


                          Svolgimento del processo                           
                                                                             
    Con atto  di  citazione  notificato  il  21  novembre 1996, F.B. conveniva
davanti al  pretore  di  Roma E.M., chiedendone la condanna al pagamento della
somma di  lire  43.162.480, corrispondente a quanto da esso attore anticipato,
negli anni  compresi  tra il 1991 ed il 1996, a titolo di spese condominiali e
di riscaldamento,  di  Ici e di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
relative alla casa familiare sita nel locale comune, in....                  
    Assumeva F.B.  che  detto  appartamento,  di  sua  proprieta',  era  stato
inizialmente assegnato,  nel  febbraio  del  1991,  in  sede  di provvedimenti
presidenziali per   la   separazione   dei  coniugi,  alla  moglie  convenuta,
laddove, successivamente,  l'immobile  era  rimasto nella disponibilita' della
moglie medesima,  la  quale  non aveva provveduto ad effettuare i pagamenti di
sua competenza,  pur  dopo  che l'alloggio, con sentenza del Tribunale di Roma
in data 10 luglio 1994, era stato assegnato ad esso istante.                 
    Si costituiva    in    giudizio    E.M.,    eccependo    pregiudizialmente
l'incompetenza per  materia  del  Pretore  e chiedendo, nel merito, il rigetto
della domanda.                            &nb


2005-10-17 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica








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