ICI - Separazione e divorzio - Assegnazione casa coniugale - Natura personale del diritto attribuito
abstract: Sentenza Cassazione 19.9.2005 n. 18476
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica ICI Sentenza
M
MASSIMA
Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione (o di divorzio) costituisce, a vantaggio del coniuge assegnatario, un diritto di godimento del bene, di natura personale e non
reale. Pertanto la soggettivita' passiva, ai fini ICI, resta a carico del proprietario, laddove, invece, competono all'assegnatario le spese condominiali relative all'immobile assegnato.
TESTO SENTENZA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21 novembre 1996, F.B. conveniva
davanti al pretore di Roma E.M., chiedendone la condanna al pagamento della
somma di lire 43.162.480, corrispondente a quanto da esso attore anticipato,
negli anni compresi tra il 1991 ed il 1996, a titolo di spese condominiali e
di riscaldamento, di Ici e di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
relative alla casa familiare sita nel locale comune, in....
Assumeva F.B. che detto appartamento, di sua proprieta', era stato
inizialmente assegnato, nel febbraio del 1991, in sede di provvedimenti
presidenziali per la separazione dei coniugi, alla moglie convenuta,
laddove, successivamente, l'immobile era rimasto nella disponibilita' della
moglie medesima, la quale non aveva provveduto ad effettuare i pagamenti di
sua competenza, pur dopo che l'alloggio, con sentenza del Tribunale di Roma
in data 10 luglio 1994, era stato assegnato ad esso istante.
Si costituiva in giudizio E.M., eccependo pregiudizialmente
l'incompetenza per materia del Pretore e chiedendo, nel merito, il rigetto
della domanda. &nb
2005-10-17 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica ICI Sentenza
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