Riscossione tributi - Cartella di pagamento con indicazione dei soli codici tributo - NullitÃ
abstract: Sentenza Cassazione 16.9.2005 n. 18415
Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Riscossione Sentenza
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E' nulla la cartella di pagamernto la quale si limiti a induicare i soli codici tributo senza la specifica indicazione dei tributi ai quali si riferisce la pretesa della somma ingiunta.
Testo sentenza
Svolgimento del processo
M. D.D. ha impugnato in data 16 giugno 1998 una cartella esattoriale
derivante da iscrizione a ruolo di lire 899.420 per l'anno 1991, eccependo
il difetto di motivazione della cartella impugnata, nella quale risultavano
incomprensibili le ragioni del recupero, e la violazione degli artt. 17
(D.P.R. n. 602/1973) e 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativi ai termini di
emissione della cartella stessa.
Nel costituirsi l'ufficio ha spiegato che la ripresa a tassazione
derivava dall'obbligo alimentare che il contribuente si era assunto in sede
di separazione avanti al Tribunale di Torino, per una somma che era stata
interamente portata in deduzione, mentre la deducibilita' doveva essere
applicata solo per il 50 per cento come da istruzioni ministeriali.
I giudici tributari di primo grado hanno respinto il ricorso
introduttivo e la loro pronuncia e' stata confermata dalla Commissione
tributaria regionale del Piemonte, che con sentenza 4 dicembre 2001 ha
affermato che la motivazione della cartella poteva avvenire per relationem,
mentre il termine di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 doveva
considerarsi ordinatorio, e quindi legittima l'iscrizione a ruolo avvenuta
nel piu' ampio termine di cui all'art. 17 del citato decreto del Presidente
della Repubblica.
M. D.D. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di cinque
motivi illustrati da memoria.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e&nbs
2005-10-05 Segnalato da Franco Ionadi Ricerca Giuridica Riscossione Sentenza
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