Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Ricorso non sottoscritto dal difensore in procedimenti di valore superiore a Euro 5.582 - Esclusione dell'inammissibilità


2004-12-07
abstract: Sentenza Cassazione SSUU 2.12.2004 n. 22601

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


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Massima:

Sebbene nelle controversie tributarie di valore superiore a cinque milioni di lire, il ricorso debba essere sottoscritto dal difensore, la conseguente declaratoria di inammissibilità  è condizionata alla mancata osservanza dell'ordine del giudice di munirsi di assistenza tecnica, di cui all'art. 12, quinto comma.

Una tale interpretazione si inserisce nel solco della legge delega e tiene conto, altresi', del fatto che la legge processuale tributaria prevede una assistenza e non gia'  una rappresentanza della parte privata.

Una diversa interpretazaione sarebbe lesiva dei principi costituzionali del diritto di difesa e dell'adeguata tutela contro gli atti dell'amministrazione, sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione,  tenutoc conto delle particolarita' del processo tributario che, dovendo essere introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di particolari specie di atti impositivi, da esercitarsi entro brevissimi termini di decadenza, comporta gia' fortissime compressioni delle citate garanzie costituzionali, rispetto al modello classico del processo civile.

Testo sentenza:

Svolgimento del processo

La Cxxxxxx s.r.l. proponeva alla commissione tributaria provinciale di Livorno distinti ricorsi, depositati in date 5 luglio e 24 ottobre 1996, avverso l'avviso di accertamento e i conseguenti avvisi di liquidazione con applicazione di sanzioni, emessi dall'ufficio del Registro di Livorno in relazione ad un contratto di affitto di azienda, registrato il 17 maggio 1996 e, considerato dall'ufficio come cessione di azienda.

La commissione adita, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili perche', pur avendo le controversie un valore superiore ai cinque milioni di lire, non erano stati sottoscritti da difensore abilitato, ma dalla parte.

La sentenza veniva confermata dalla commissione tributaria regionale della Toscana, la quale riteneva che l'inammissibilita' ricorre anche nel caso in cui l'assistenza del difensore sia sopravvenuta rispetto al momento della presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza.

Avverso tale sentenza la Cxxxxxx s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento.

Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso.

1. Il motivo di ricorso

Denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 12 e 18 del d.l.vo n. 546 del 1992, la ricorrente deduce che dal combinato disposto di tali articoli emergerebbe che nel processo tributario non e' previsto il ministero, ma soltanto l'assistenza del difensore, per cui il difensore potrebbe stare in giudizio anche senza la procura e senza osservare le prescrizioni di cui all'art. 125 cod. proc. Civ. sul contenuto e sulla sottoscrizione degli atti, i quali possono essere sottoscritti personalmente dalla parte, che quindi puo' stare in giudizio anche da sola.

Tale interpretazione troverebbe un sostegno nella clausola di salvezza contenuta nell'art. 18, comma terzo, del d.l.vo n. 546/92. In conclusione, la procura alle lite si renderebbe necessaria solo quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, e non anche quando si faccia soltanto assistere da questo. In tale ultimo caso la procura potrebbe essere conferita senza osservare alcuna formalita' e addirittura in udienza: l'art. 12, comma terzo, stabilisce, infatti, che all'udienza pubblica «l'incarico puo' essere conferito oralmente».

2. Il contrasto nella giurisprudenza della Sezione tributaria

Sulla questione di (in)ammissibilita' del ricorso non sottoscritto da difensore tecnico nelle controversie di valore superiore ai cinque milioni di lire la Corte Costituzionale si e' pronunciata con la sentenza n. 189 del 13 giugno 2000, con la quale e' stata dichiarata l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del d.l.vo 31 dicembre 1992, n. 546, ove interpretato nel senso che il ricorso


2004-12-07 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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