Contenzioso tributario - Documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria - Onere dell'A.F. di produrli in giudizio - Conseguenze
abstract: Sentenza Cassazione 2.3.2004 n. 4239
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Prova Sentenza
I
In tema di contenzioso tributario, in forza del principio secondo cui "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione" (art. 6, quarto comma,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, che richiama l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241), l'amministrazione ha l'onere di produrre in giudizio ogni documento - anche favorevole al contribuente - che sia in suo possesso,
con la conseguenza che, nel caso di proposizione di azione di rimborso, correttamente il giudice di merito ritiene raggiunta la prova del "quantum" dovuto in restituzione qualora la prospettazione del contribuente non sia contestata dall'amministrazione attraverso la produzione della documentazione (nella fattispecie, di natura catastale) a sua disposizione.
2004-05-19 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Prova Sentenza
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