Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Documenti in possesso dell'amministrazione finanziaria - Onere dell'A.F. di produrli in giudizio - Conseguenze


2004-05-19
abstract: Sentenza Cassazione 2.3.2004 n. 4239

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


I

In tema  di  contenzioso  tributario,  in  forza del principio secondo cui "al contribuente non   possono,  in  ogni  caso,  essere  richiesti  documenti  ed informazioni gia'  in  possesso  dell'amministrazione"  (art. 6, quarto comma,
della legge  27  luglio  2000,  n.  212,  che richiama l'art. 18 della legge 7 agosto 1990,  n.  241),  l'amministrazione  ha l'onere di produrre in giudizio ogni documento  -  anche favorevole al contribuente - che sia in suo possesso,
con la  conseguenza  che,  nel  caso  di  proposizione  di azione di rimborso, correttamente il  giudice  di  merito ritiene raggiunta la prova del "quantum" dovuto in  restituzione  qualora  la  prospettazione  del contribuente non sia contestata dall'amministrazione     attraverso     la     produzione     della documentazione (nella fattispecie, di natura catastale) a sua disposizione.  


2004-05-19 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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