Contenzioso tributario - Rinuncia all'appello da parte del funzionario tributario
abstract: Sentenza Cassazione 14.4.2004 n. 7082
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Rinuncia all'impugnazione Sentenza
M
Massima:
Il Funzionario Tributario, avente la VIII q.f., autorizzato in via generale "a rappresentare l'Amministrazione Finanziaria presso la Commissione Tributaria Regionale", senza alcuna specificazione limitativa o restrittiva di poteri, ha la facolta' di rinunciare all'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria.
Testo sentenza:
Svolgimento del processo
L'Ufficio II.DD. di Valdagno emetteva nei confronti di xxx il ruolo esattoriale per IRPEF, relativa all'anno 1985, allo scopo di recuperare a tassazione alcune somme, ritenute indeducibili.
Il contribuente proponeva opposizione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, con sentenza n.409/05/94, accoglieva il ricorso.
L'Ufficio interponeva gravame.
La Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in epigrafe, preso atto della dichiarazione di rinunzia all'appello del rappresentante dell'Ufficio e della dichiarazione di adesione da parte del contribuente,
dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 546/92.
Avverso questa decisione il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 20-7-99, ed ha depositato memoria illustrativa.
Il contribuente non si e' costituito.
&
2004-05-09 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Rinuncia all'impugnazione Sentenza
|