Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Credito d'imposta aree depresse - Sospensione DL n. 253/2002 - Illegittimità


2004-04-13
abstract: Sentenza Comm. Trib. Prov. Caltanissetta 10.3.2004 n. 26

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


E

E' illegittimo, in quanto viola l'art.  3,  secondo  comma,  L.  27 luglio 2000 n.212, il Decreto Legge n. 253/2002 con cui soo stati introdotti con effetto immediato, adempimenti (nella specie, l'obbligo del pagamento immediato di un debito tributario) per i quali lo Statuto del Contribuente prevede, in via di principio, un termine dilatorio.

                                                                              

Testo:
                                  Sentenza                                   
Con ricorso  del  27/11/2003  il  sig.  XY,  rappresentato  e difeso dal dott. (...), ha  proposto  opposizione  avverso  l'Avviso  di  recupero  del credito d'imposta n.  (...)  notificato  il  23/09/2003,  con il quale l'Agenzia delle
Entrate di  Caltanissetta  ha  provveduto al recupero del credito d'imposta di euro 5.848,89   utilizzato   dal   ricorrente   per   l'anno  d'imposta  2002, sostenendo la  illegittimita'  di  tale  recupero  e  chiedendo l'annullamento
dell'Avviso impugnato.  In  via  preliminare,  lo stesso ricorrente ha chiesto la sospensione   dell'atto  impugnato.  L'Amministrazione  Finanziaria  si  e' costituita in  giudizio  con  nota del 4/12/2003, contestando il contenuto del
ricorso e chiedendone il rigetto.                                             
Questa Commissione,   all'udienza   in  Camera  di  Consiglio  del  12/1/2004, esaminata la   domanda  cautelare  ha  concesso  la  chiesta  sospensione  del
provvedimento impugnato.                                                     
Il ricorso   e'   stato  deciso  all'udienza  pubblica  del  24/2/2004  previa discussione da  parte  del  difensore  del  ricorrente  e  del  rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria.                                            
                                   Osserva                     &


2004-04-13 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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