Credito d'imposta aree depresse - Sospensione DL n. 253/2002 - IllegittimitÃ
abstract: Sentenza Comm. Trib. Prov. Caltanissetta 10.3.2004 n. 26
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Bonus Sentenza
E
E' illegittimo, in quanto viola l'art. 3, secondo comma, L. 27 luglio 2000 n.212, il Decreto Legge n. 253/2002 con cui soo stati introdotti con effetto immediato, adempimenti (nella specie, l'obbligo del pagamento immediato di un debito tributario) per i quali lo Statuto del Contribuente prevede, in via di principio, un termine dilatorio.
Testo:
Sentenza
Con ricorso del 27/11/2003 il sig. XY, rappresentato e difeso dal dott. (...), ha proposto opposizione avverso l'Avviso di recupero del credito d'imposta n. (...) notificato il 23/09/2003, con il quale l'Agenzia delle
Entrate di Caltanissetta ha provveduto al recupero del credito d'imposta di euro 5.848,89 utilizzato dal ricorrente per l'anno d'imposta 2002, sostenendo la illegittimita' di tale recupero e chiedendo l'annullamento
dell'Avviso impugnato. In via preliminare, lo stesso ricorrente ha chiesto la sospensione dell'atto impugnato. L'Amministrazione Finanziaria si e' costituita in giudizio con nota del 4/12/2003, contestando il contenuto del
ricorso e chiedendone il rigetto.
Questa Commissione, all'udienza in Camera di Consiglio del 12/1/2004, esaminata la domanda cautelare ha concesso la chiesta sospensione del
provvedimento impugnato.
Il ricorso e' stato deciso all'udienza pubblica del 24/2/2004 previa discussione da parte del difensore del ricorrente e del rappresentante dell'Amministrazione Finanziaria.
Osserva &
2004-04-13 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Bonus Sentenza
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