Contenzioso tributario - Acquiescenza alla sentenza - Presupposti e limiti
abstract: Sentenza Cassazione 6.2.2004 n. 2281
Segnalato da Franco Ionadi Tributario Acquiescenza Sentenza
L
L'acquiescenza alla sentenza, che, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., esclude la proponibilita' delle impugnazioni, consiste, oltre che nell'accettazione espressa della pronuncia da parte del soggetto titolare
del diritto controverso, anche nel compimento di atti assolutamente incompatibili con la volonta' di valersi delle impugnazioni medesime (o dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito
del soccombente di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia). Ad un tal riguardo, all'esecuzione spontanea tendente ad impedire il pregiudizio derivante dall'esecuzione forzata di una sentenza non puo'
attribuirsi un significato di per se' univoco di accettazione della pronuncia ed un errore che sia caduto sull'esecutivita' della decisione non consente di ravvisare nell'esecuzione spontanea l'elemento psicologico
necessario ad attribuire all'adempimento il significato di una condotta non conciliabile con la volonta' di impugnare (nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che non configurasse acquiescenza alla sentenza di una
commissione tributaria regionale la nota con cui la Direzione regionale delle entrate, sulla base dell'erroneo convincimento - indotto dalla instaurazione di un giudizio di ottemperanza da parte del contribuente -
dell'esecutivita' della sentenza, in realta' non definitiva, aveva rimesso gli atti al Centro di servizi, competente all'esecuzione dei rimborsi).
2004-03-20 Segnalato da Franco Ionadi Tributario Acquiescenza Sentenza
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