Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Contenzioso tributario - Acquiescenza alla sentenza - Presupposti e limiti


2004-03-20
abstract: Sentenza Cassazione 6.2.2004 n. 2281

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


L

L'acquiescenza alla  sentenza,  che,  ai  sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., esclude la    proponibilita'   delle   impugnazioni,   consiste,   oltre   che nell'accettazione espressa  della  pronuncia  da  parte  del soggetto titolare
del diritto   controverso,   anche   nel   compimento  di  atti  assolutamente incompatibili con  la  volonta'  di valersi delle impugnazioni medesime (o dai quali sia  possibile  desumere,  in  maniera  precisa ed univoca, il proposito
del soccombente  di  non  contrastare  gli effetti giuridici della pronuncia). Ad un   tal   riguardo,  all'esecuzione  spontanea  tendente  ad  impedire  il pregiudizio derivante   dall'esecuzione  forzata  di  una  sentenza  non  puo'
attribuirsi un   significato   di   per  se'  univoco  di  accettazione  della pronuncia ed  un  errore  che sia caduto sull'esecutivita' della decisione non consente di   ravvisare   nell'esecuzione   spontanea  l'elemento  psicologico
necessario ad  attribuire  all'adempimento  il significato di una condotta non conciliabile con  la  volonta'  di  impugnare  (nella  fattispecie, la Suprema Corte ha  ritenuto  che  non  configurasse  acquiescenza  alla sentenza di una
commissione tributaria  regionale  la  nota  con  cui  la  Direzione regionale delle entrate,   sulla   base   dell'erroneo  convincimento  -  indotto  dalla instaurazione di  un  giudizio  di  ottemperanza  da  parte del contribuente -
dell'esecutivita' della  sentenza,  in  realta'  non definitiva, aveva rimesso gli atti al Centro di servizi, competente all'esecuzione dei rimborsi).      


2004-03-20 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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