Diritto Tributario

Dal 19.3.2000 la banca dati tributaria doc.

A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Direttiva 2004/7/CE Iva comunitaria


2004-02-09
abstract: DIRETTIVA 2004/7/CE DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2004 che modifica la direttiva 77/388/CEE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda la procedura di adozione di provvedimenti di deroga e il conferimento di competenze di esecuzione

Segnalato da Spataro Finanze


H

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 77/388/CEE è così modificata: 1) All'articolo 27, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull'importo complessivo delle entrate fiscali dello Stato membro riscosso allo stadio del consumo finale. 2. Lo Stato membro che desidera introdurre le misure di cui al paragrafo 1 invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene utili per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri. 3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. 4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.»; 2) Al capo XVII, è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 29 bis Misure di applicazione Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva.»; 3) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Accordi internazionali 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo o con un'organizzazione internazionale un accordo che contenga deroghe alla presente direttiva. 2. Lo Stato membro che intende concludere tale accordo invia una domanda alla Commissione fornendole tutti i dati necessari. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutti i dati necessari, essa contatta lo Stato membro interessato entro due mesi dal ricevimento della domanda, specificando di quali dati supplementari necessiti. Non appena la Commissione dispone di tutti i dati che ritiene necessari per la valutazione, ne informa lo Stato membro richiedente entro un mese e trasmette la domanda, nella lingua originale, agli altri Stati membri. 3. Entro i tre mesi successivi all'invio dell'informazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2, la Commissione presenta al Consiglio una proposta appropriata o, qualora la domanda di deroga susciti obiezioni da parte sua, una comunicazione nella quale espone tali obiezioni. 4. In ogni caso la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 dev'essere completata entro otto mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.» Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. McCREEVY


Link: http://www.finanze.gov.it/comunicare/2004/sist_iva


2004-02-09 Segnalato da Spataro Finanze








  Il testo dei provvedimenti (leggi, decreti, regolamenti, circolari, sentenze, ordinanze, decreti, le interpretazioni non rivestono carattere di ufficialità e non sono in alcun modo sostitutivi della pubblicazione ufficiale cartacea. I testi proposti non sono formulari se non la' dove espressamente indicato. I puntini sostituiscono le parti del testo non visibili per verificarne in anticipo la lunghezza.< Riproduz. anche parziale riservata - @ IusOnDemand.com - condizioni d'uso della sezione - Elenco testi - condizioni generali - privacy policy - Cookie - Login -