Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Proroga condono. Rideterminazione delle scadenze conseguenti alla ulteriore proroga del condono al 16.3.2004


2004-01-27
abstract: Decreto Min. Economia 16.1.2004

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 16/01/2004

Titolo:

Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazionedell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003,n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212,come modificato dall'art.34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n 326.

Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioniin materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2004)

  

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per le politiche fiscali

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato,anteriormente alla data in entrata in vigore del citato decreto n.143 del 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comemodificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' versamenti ai fini degli articoli 5 e 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004;

Visto il medesimo art. 1, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 e' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 289 del 2002;

Visto l'art. 12, comma 2-ter, della predetta legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 e' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dal medesimo art. 12, comma 2-ter;

Visto l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi del quale, tra l'altro, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n. 289 del 2002, si applicano anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, mediante versamento effettuato entro il 16 marzo 2004;

Visto lo stesso art. 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della predetta legge 289 del 2002, si applicano, anche relativamente ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della citata legge n. 350 del 2003 ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge;

Visto il medesimo art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della stessa legge n. 289 del 2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazi


2004-01-27 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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