Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Condono fiscale - Concetto di lite pendente (e di acertamento non definitivo) in ipotesi di virtuale inammissibilità del ricorso


2004-01-27
abstract: Sentenza Cassazione 7.1.2004 n. 2

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


I

Il concetto di pendenza tributaria sanabile ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 413/1991 va inteso nel senso che rientrano nelle controversie condonabili anche quelle instaurate con ricorso giurisdizionale proposto oltre i termini di impugnativa, ammenocché non sia intervenuta sentenza irrevocabile di pronucnia della inammissibilità.

 

TESTO SENTENZA

Fatto                                    
    L'ufficio distrettuale  delle  imposte  dirette  di  Genova  notificava in data 20  settembre  1991  a  F.C. ed a R.R., compartecipi della xxx xxx di x & x., un  avviso  di  accertamento  in rettifica della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno 1986.                                                      
    L'atto impositivo     veniva     impugnato    dai    contribuenti,    che, successivamente, presentavano  dichiarazione  integrativa ai sensi degli artt. 32 e seguenti della L. n.413/1991.                                           
    L'adita Commissione  di  primo  grado  di  Genova dichiarava la estinzione del giudizio per l'indicata causa.                                           
    L'appello proposto  dall'ufficio  avverso  tale decisione veniva rigettato dalla Commissione  tributaria  regionale  della Liguria con sentenza n.156 del 1-29 giugno  1998,  sul  rilievo che la situazione processuale determinatasi a
seguito del  ricorso  avverso  l'avviso di accertamento, integrava gli estremi della pendenza  di  lite  richiesta  dalla  norma  agevolativa:  a prescindere quindi dall'inammissibilita'  del  ricorso - perche' proposto oltre il termine di giorni  60  di  cui  all'art.  16  del  D.P.R.  n.636/1972  -  non  essendo intervenuta alcuna pronuncia definitiva in ordine a tale inammissibilita'.   
    Ricorre per  cassazione  l'Amministrazione finanziaria dello Stato - primo ufficio distrettuale  delle  imposte  dirette  di  Genova,  con  un  motivo di gravame.                                                                     
    Si sono  costituiti  e  resistono  con  controricorso  i  contribuenti che contestualmente hanno     proposto     ricorso     incidentale    condizionato all'accoglimento della impugnazione dell'Amminis


2004-01-27 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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