Diritto Tributario

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A cura dell'avv. Franco Ionadi e del dott. Spataro



Fermo amministrativo - Di beni mobili registrati - Sentenza TAR Puglia 4.12.2003 n. 4387


2004-01-13
abstract: Natura cautelare del fermo e affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Segnalato da Franco Ionadi Tributario


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 Il  fermo  amministrativo  di beni mobili registrati ex art. 86  DPR  29    settembre 1973,   n.602,  ha natura  di atto provvedimentale cui corrisponde l'esercizio di un potere discrezionale. Pertanto deve essere motivato in modo congruo e specifico e la motivazione    deve individuare le  specifiche  esigenze  che giustificano l'adozione della misura
cautelare in  rapporto  all'entita'  del  credito  tributario  e a circostanze concrete, attinenti   al  debitore,  atte  a  compromettere  la  garanzia  del credito, con la consegunenza che, in mancanza,  l'atto deve essere dichiarato illegittimo.

 

         TESTO SENTENZA (Stralcio)

CONSIDERATO: 
- che,  secondo  quanto  gia'  affermato  dalla  giurisprudenza cautelare e di merito di  questo  Tribunale  (cfr.,  tra  le  tante,  TAR PUGLIA-BARI, SEZ.I, ordinanza 5  marzo  2003  n. 216 e sentenza 3 aprile 2003 n. 1567) sussiste la
giurisdizione del   giudice  amministrativo  in  ordine  all'impugnazione  del provvedimento di  fermo  disposto  ai sensi dell'art. 86 comma 1 del d.P.R. 29 settembre 1973,  n.602  come  modificato  dall'art.1  comma  2  lettera q) del
d.lgs. 27  aprile  2001.  n.  193,  emanato  in  base  alla  legge  delega  28 settembre 1998, n. 337, posto che:                                           
- il  fermo  amministrativo e' un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell'emanazione  di  un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella  sfera  giuridico-patrimoniale  del  destinatario,  con  la
imposizione di  un  vincolo  di  indisponibilita'  del bene che implica nel la temporanea privazione  del  diritto  di  godimento, e cioe' dell'jus utendi ac fruendi e  che  si  risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la
cui violazione   espone   all'applicazione   di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria e  all'asportazione  del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;                                                                 
- in   quanto  provvedimento  amministrativo,  ed  in  funzione  della  chiara lettera della   disposizione   novellata   dell'art.86   comma   1,  alla  sua emanazione corrisponde  l'esercizio  di un potere amministrativo discrezionale sull'an, ma  anche  sul  quid,  poiche'  il  concessionario  non soltanto puo' scegliere se adottare la misura bensi' anche "graduarla" nel suo oggetto;    
- che  alla  luce  dei  rilievi  che  precedono,  e dovendosi escludere che il fermo sia   atto   della   procedura   esecutiva,   mentre   deve  negarsi  la giurisdizione dell'A.G.O.,  deve


2004-01-13 Segnalato da Franco Ionadi Tributario








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