Sono molti giuristi (oltre a noi) a pensarlo. Infatti la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato il medico sociale del club bianconero Agricola a 1 anno e 10 mesi per frode sportiva e assolto l’amministratore delegato della società Giraudo con la formula “perche il fatto non sussiste”: 1)- si era limitata a ritenere sostanzialmente provato l’uso dell’epo sulla base della sola (nota) perizia del Prof. D’Onofrio che aveva riscontrato sbalzi (seppure di non poco conto) nell’emoglobina dei calciatori della Juve; 2)- aveva assimilato a torto lo spirito della legge 401/1989 sulla frode sportiva con quello della legge 376/00 attualmente in vigore. E ora salvo (improbabili) “ribaltoni” della Corte di Cassazione, a cui ricorra la Procura, non è escluso che la Juve, come anticipato da Giraudo, possa tutelarsi per i danni all’immagine subiti.
La sentenza. Per l’uso di epo, il fatto non sussiste. Per la frode sportiva, il fatto non è previsto dalla legge come reato. Condannato Giraudo solo a un'ammenda di 2000 euro per la violazione della legge 626 del '94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2005-12-15
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