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"Se c'è da attaccare attacco, se c'è da subire subisco." - Schillaci

      

Caso Genoa: la Caf conferma le condanne della Disciplinare

2005-08-10  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

Ma i legali del Genoa annunciano nuove azioni giudiziarie

1

1) Reclamo del Sig. DAL CIN Francesco,

avverso la sanzione dell’ inibizione

per anni cinque (art. 6, commi 1, 5

e 6, C.G.S.), con proposta al

Presidente Federale di preclusione

alla permanenza in qualsiasi rango

o categoria della F.I.G.C. (art. 14,

comma 2, C.G.S.), per illecito

sportivo, in relazione alla gara

Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a

seguito di deferimento del

Procuratore Federale (Delibera

della Commissione Disciplinare

presso la Lega Nazionale

Professionisti – Com. Uff. n. 10 del

27.7.2005)

2) Reclamo del Sig. DAL CIN Michele,

avverso la sanzione della inibizione

per anni tre e mesi uno, (art. 6

commi 1, 5 e 6 C.G.S.), per illecito

sportivo, in relazione alla gara

Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a

seguito di deferimento del

Procuratore Federale (Delibera

della Commissione Disciplinare

presso la Lega Nazionale

Professionisti – Com. Uff. n. 10 del

27.7.2005)

3) Reclamo del Sig. PAGLIARA Giuseppe,

avverso la sanzione dell’inibizione

per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5

e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per

illecito sportivo, in relazione alla

gara Genoa – Venezia

dell’11.6.2005, a seguito di

deferimento del Procuratore

Federale (Delibera della

Commissione Disciplinare presso la

Lega Nazionale Professionisti –

Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)

4) Reclamo del Sig. PREZIOSI Enrico,

avverso la sanzione dell’inibizione

per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5

e 6, C.G.S.) con proposta al

Presidente Federale di preclusione

alla permanenza in qualsiasi rango

o categoria della F.I.G.C., (art. 14,

comma 2, C.G.S.), per illecito

sportivo, in relazione alla gara

Genoa – Venezia dell’11.6.2005, a

seguito di deferimento del

Procuratore Federale (Delibera

della Commissione Disciplinare

presso la Lega Nazionale

Professionisti – Com. Uff. n.10 del

27.7.2005)

5) Reclamo del Sig. CAPOZUCCA Stefano,

avverso la sanzione dell’inibizione

per anni cinque, (art. 6, commi 1, 5

e 6 e art. 14, comma 2, C.G.S.), per

illecito sportivo, in relazione alla

gara Genoa – Venezia

dell’11.6.2005, a seguito di

deferimento del Procuratore

Federale (Delibera della

Commissione Disciplinare presso la

Lega Nazionale Professionisti –

Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)

Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)

6) Reclamo del GENOA CRICKET and F.C.,

avverso la sanzione della

retrocessione all’ultimo posto del

Campionato di Serie B per la

stagione agonistica 2004/2005 (art.

13, lett. g), C.G.S.) e quella della

penalizzazione di tre punti in

classifica da scontare nella stagione

agonistica 2005/2006 (art. 6,

commi 1 e 6, e art. 13, lett. f),

C.G.S.), per illecito sportivo, in

relazione alla gara Genoa – Venezia

dell’11.6.2005, a seguito di

deferimento del Procuratore

Federale (Delibera della

Commissione Disciplinare presso la

Lega Nazionale Professionisti –

Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)

7) Reclamo del calciatore LEJSAL Martin,

avverso la sanzione della squalifica

per mesi sei (art. 6, commi 1, 5 e 6,

art.14, comma 1 , lett. g) e comma

5 C.G.S.), per illecito sportivo, in

relazione alla gara Genoa – Venezia

dell’11.6.2005, a seguito di

deferimento del Procuratore

Federale (Delibera della

Commissione Disciplinare presso la

Lega Nazionale Professionisti –

Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005)

8) Reclamo del calciatore BORGOBELLO

Massimo,

avverso la sanzione della squalifica

per mesi cinque (art. 6, comma 7, e

art. 14, comma 1, lett. g) C.G.S.), in

relazione alla gara Genoa – Venezia

dell’11.6.2005, a seguito di

deferimento del Procuratore

Federale (Delibera dellaCommissione Disciplinare presso la

Lega Nazionale Professionisti –

Com. Uff. n. 10 del 27.7.2005).

 

TUTTI RESPINTI

2005-08-10 - Fonte: Figc

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