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Cass. civ., sez. Unite, 04-07-2002, n. 9690 (Tennis, natura lavoro dipendente amministrativo)

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Tennis, natura lavoro dipendente amministrativo

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Pres. Vessia A - Rel. Evangelista Sm - P.M. Cinque A (conf.) - Orati c. FITET - Federazione italiana tennis da tavolo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in cancelleria il 26 aprile 1991, la Sig.ra Daniela Orati chiedeva la condanna della Federazione Italiana Tennis Tavolo al pagamento di emolumenti che assumeva dovutile in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con quest'ultima dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984. Il Pretore accoglieva la domanda, ma la sua decisione veniva riformata in appello dal Tribunale di Roma, il quale, con sentenza depositata in cancelleria il 16 maggio 2000, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria. In particolare, il giudice del gravame osservava che il rapporto di lavoro suddetto doveva ritenersi di natura pubblicistica, in quanto estrinsecatosi nel disimpegno di mansioni amministrative e presso la struttura centrale della Federazione convenuta, mentre, ai sensi dell'art. 14, quarto comma della legge 23 marzo 1981, n. 91, natura privatistica poteva essere riconosciuta esclusivamente ai rapporti di lavoro svoltisi per il disimpegno di mansioni di contenuto tecnico e presso gli organismi periferici delle Federazioni sportive affiliate al CONI. La Sig.ra Orati ha proposto, per la cassazione di questa sentenza, ricorso affidato a quattro motivi. L'intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione in base al rilievo che erroneamente il giudice del merito, per identificare la natura del rapporto di lavoro, ha fatto riferimento alla fase del medesimo svoltasi dopo l'assunzione ex art. 14 della legge n. 91 del 1981, sebbene le pretese avanzate fossero correlate al periodo anteriore. Il secondo motivo pone in luce che il pur erroneo riferimento di cui sopra, considerata la natura indubbiamente privatistica delle prestazioni eseguite successivamente al 31 dicembre 1984, e cioè una volta formalizzato il rapporto di fatto intrattenuto fino a quella data, avrebbe dovuto esso stesso indurre ad accertare l'identica natura dell'attività svolta anteriormente. Il terzo motivo ripropone, sotto altro profilo, l'assunto esposto col motivo precedente, affidandosi al rilievo che, intervenuta la formale assunzione, proprio il rapporto ex art. 14, quarto comma della legge n. 91 del 1981 - sorto senza soluzione di continuità col precedente - attraeva anche quest'ultimo in un contesto privatistico, stante il principio di unicità, che impone di qualificare il rapporto di lavoro alla stregua dei caratteri esibiti nella sua ultima configurazione. Il quarto ed ultimo motivo, infine, contesta l'affermazione del giudice a quo circa l'avvenuta proposizione di una domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico. Le esposte censure - che possono congiuntamente esaminarsi per l'evidente connessione, costituita dalla comune destinazione all'individuazione della natura privatistica del rapporto di lavoro de quo - non sono fondate. E' opportuno ricordare che l'art. 5 della legge 16 febbraio 1942 n. 426, riguardante la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) attribuiva alle varie federazioni sportive nazionali, tra le quali la Federazione Italiana Tennis Tavolo (F.I.T.T.) la qualità di organi dello stesso Comitato. Il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, che ha dettato la disciplina di riordinamento del CONI ai sensi dell'art. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha, poi, abrogato (art. 19) la legge del 1942. Di tale abrogazione non può tenersi conto in questa sede, giusta la regola di cui all'art. 5 cod. proc. civ., che impone il riferimento, ai fini della determinazione della giurisdizione, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, che, nella specie è stata proposta, come si è riferito in parte narrativa, nel 1991. Tuttavia può notarsi, a sostegno delle conclusioni formulabili sulla base delle disposizioni previgenti, che il detto jus superveniens non sopprime ogni forma di compenetrazione organica dell'ente con le Federazioni, ma l'assicura con modalità diverse. Il nuovo ordinamento ha, infatti, previsto (art. 4), da un lato, che la maggioranza dei componenti del Consiglio nazionale del CONI sia costituita dai presidenti delle Federazioni e da atleti e tecnici sportivi in rappresentanza di queste ultime, le quali devono, inoltre, essere presenti anche nella Giunta nazionale (art. 6); e, dall'altro lato, che (art. 17) "il personale del CONI impiegato presso le federazioni sportive nazionali alla data del 20 gennaio 1999 può continuare ad essere utilizzato presso le predette federazioni", così dando continuità alla disposizione di cui all'art. 14, terzo comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti). Il testé citato articolo disponeva che "le Federazioni sportive Nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad essa affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna. Alle Federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le Federazioni sportive nazionali si avvalgono di personale del C.O.N.I., il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino la esigenza, dell'opera di personale, assunto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali. Le Federazioni sportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa". In base alla norma ora riportata, applicabile anche nella specie per le suesposte ragioni, queste Sezioni unite hanno affermato che i rapporti dei lavoratori con mansioni tecniche che prestino la loro opera presso le strutture periferiche delle Federazioni sportive hanno natura pubblica qualora i lavoratori medesimi siano stati assunti dal C.O.N.I. e comandati, o distaccati, presso le Federazioni, ovvero privata, qualora essi siano stati assunti direttamente da una Federazione (S.U. 22 dicembre 1987 n. 9566; S.U. 11 febbraio 1988 n. 931; S.U. 23 dicembre 1988 n. 7037; S.U. 21 aprile 1989 n. 1904). Argomentando ancora dalla citata norma di riferimento, le stesse Sezioni unite hanno poi precisato che, rispetto a lavoratori i quali, ancorché assunti direttamente da una Federazione, versino in una condizione che esibisca la congiunta evenienza dell'affidamento di mansioni non tecniche, ma amministrative, e del disimpegno delle medesime presso la struttura centrale dell'organizzazione, deve affermarsi la natura pubblicistica del rapporto, poiché i testé segnalati caratteri della loro attività sono esattamente identici a quelli che la norma suddetta identifica come propri del rapporto di lavoro del personale assunto dal CONI (sent. 10 giugno 1998, n. 5763). Ciò che rileva, dunque, ai fini della determinazione della natura (pubblica o privata) del rapporto di lavoro del personale che abbia prestato la sua opera per le Federazioni sportive, a prescindere da un atto di formale assunzione, è che le prestazioni presentino o meno i menzionati tratti caratteristici, delineati dalla speciale norma di previsione come propri dell'una o dell'altra specie. Nel caso in esame, è stato espressamente accertato dal giudice del merito che l'attività affidata alla ricorrente era di natura amministrativa e veniva espletata presso gli uffici centrali della federazione. In ordine a questo accertamento, non è stata formulata alcuna specifica censura; ed anzi, la stessa ricorrente, allegando di essere stata "addetta all'istruttoria di pratiche complesse relative all'attività tecnico-agonistica, riferite anche alle relazioni con le Federazioni estere" (v. pagg. 4 e 6 del ricorso), conferma, almeno relativamente al primo aspetto, l'accertamento medesimo, atteso che "l'istruttoria di pratiche" è attività di natura eminentemente burocratica, concernente cioè il funzionamento degli apparati organizzativi, e non tecnico-agonistica essa medesima. Né è contestato - essendo, anzi, chiaramente allegato dalla stessa ricorrente - che questa attività non fece registrare modificazioni a seguito della formale assunzione avvenuta nel 1984. Se ne desume, alla stregua dei superiori rilievi che si tratta di un'attività sempre connotata dal rilievo pubblicistico, sia anteriormente al 31 dicembre 1984, sia posteriormente, senza che possa rilevare in contrario la sopravvenuta abrogazione, con effetto ex nunc, dapprima dei commi terzo e quarto dell'art. 14 della legge n. 91 del 1981, per effetto dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 138, e poi dell'intero testo della medesima norma ad opera dell'art. 19, primo comma, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, la cui nuova disciplina, del resto, si caratterizza, a sua volta per la sottolineata idoneità ad offrire analogo supporto alla tesi della natura pubblicistica del rapporto di lavoro del personale assunto bensì dalle Federazioni, ma destinato a mansioni di norma assegnate a lavoratori legati al CONI da rapporto di pubblico impiego. Pertanto, anche alla stregua del principio di unicità del rapporto, invocato dalla ricorrente col terzo motivo, deve pur sempre affermarsi la natura pubblicistica del rapporto, in quanto, sebbene l'assunzione della Sig.ra Orati fosse stata formalizzata nel 1994 in applicazione del richiamato art. 14, quarto comma, della legge n. 91 del 1981, il quale, come si è visto, prevede la assunzione da parte delle Federazioni esclusivamente con contratti di diritto privato, tuttavia la lavoratrice era stata mantenuta nello svolgimento di mansioni amministrative nella sede centrale; cioè per svolgere, nella sede ivi prevista, quei compiti che, in base alla medesima norma, spettavano ai dipendenti assunti dal C.O.N.I. in base ad un rapporto di impiego pubblico. Appare evidente la non decisiva rilevanza della previsione normativa della avvenuta assunzione con contratto di diritto privato, sol ove si consideri che, per le ragioni esposte, le Federazioni si configurano non come entità estranee al C.O.N.I., ma come partecipi della struttura organizzativa di questo, di guisa che, rispetto al dato formale derivante dall'art. 14, quarto comma, prevale il dato sostanziale della attribuzione di mansioni amministrative nella sede centrale, e cioè lo svolgimento di quelle mansioni che la legge riservava ai dipendenti assunti dal C.O.N.I. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e, trattandosi di un rapporto dell'anzidetta natura, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che vi ostino le disposizioni dei provvedimenti normativi generali sulla cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego e, in particolare, l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), attenendo il giudizio a questioni relative ad una fase del rapporto stesso di gran lunga anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario (Cass. S.U. 26 agosto 1998 n. 8451 e successive conformi) e senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata dall'art. 45, comma 17, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, settimo comma, del citato d.lgs. n. 165 del 2001), non quale limite alla persistenza (relativamente alle questioni caratterizzate dagli esposti requisiti temporali) della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale, con conseguente attinenza di ogni questione sul punto ai limiti interni della giurisdizione. Non avendo l'intimata spiegato alcuna attività difensiva, non v'è luogo a condanna della ricorrente al rimborso di spese processuali. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nulla per le spese.

2005-01-28 - Fonte: Cass.

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