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Il nuovo codice di giustizia sportiva FIGC - luglio 2021 avv. Foggia





“A me sinceramente la parola leader non mi è mai piaciuta, più che altro mi metto a disposizione della squadra.†- Francesco Totti

      

Coni: dalla stagione agonistica 2006/2007 almeno il 50% di giocatori italiani nelle squadre che partecipano ai campionati di più elevato livello

2004-07-02  NEW: Appunta - Stampa · modifica · cancella · pdf
      

A tutela dei vivai e delle squadre nazionali


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CONI / LA 916ª RIUNIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

1 luglio 2004

(agc) - Si è tenuta questa mattina al Foro Italico la 916ª riunione della Giunta Nazionale che ha iniziato i propri lavori approvando i verbali del 29 aprile e del 13 maggio.

In apertura il Presidente Petrucci ha annunciato che venerdì 16 luglio il Presidente della Repubblica riceverà al Quirinale - per un saluto augurale e per procedere alla oramai tradizionale consegna del Tricolore - una rappresentanza della squadra italiana ai Giochi Olimpici di Atene. A ridosso di questo appuntamento sono state convocate riunioni della Giunta Nazionale (nel pomeriggio di mercoledì 14) e del Consiglio Nazionale (la mattina di giovedì 15). Per il Consiglio Nazionale è stato fissato il seguente ordine del giorno: approvazione verbale 30 aprile; comunicazioni presidente; giochi olimpici; codice di comportamento sportivo; statuto CONI ed adempimenti conseguenti; attività Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva; sportivi extracomunitari – tutela patrimonio sportivo nazionale; affari amministrativi; organizzazione territoriale; antidoping; varie.

La Giunta ha preso in esame una lettera di dimissioni presentata, a fronte di nuovi impegni professionali recentemente assunti, dal membro in rappresentanza degli atleti, Antonella Bellutti, convenendo all’unanimità  di respingerle e di chiedere alla stessa di ritornare sulla propria decisione.

La Giunta ha deliberato di proporre al Consiglio Nazionale un Codice di comportamento sportivo, istituendo parimenti la figura di un Garante dello stesso, cui spetterà il compito di segnalare ai competenti organi disciplinari degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del codice stesso. Il presidente Petrucci ha proposto come Garante, riscuotendo il consenso della Giunta, il dott. Antonio Martone.

La Giunta Nazionale ha deciso che per i Giochi Olimpici di Atene il premio in denaro per tutti i medagliati sarà il seguente: 120.000 euro per l’oro, 65.000 euro per l’argento, 40.000 per il bronzo. Sostanzialmente la conferma dei premi corrisposti a partire dal 1996, ma in soluzione cash, laddove precedentemente venivano rispettivamente riconosciuti: 75 milioni di lire cash e un versamento assicurativo da riscuotersi al compimento del 45° anno di età di 150 milioni di lire per l’oro, 40 milioni più 80 milioni per l’argento, 25 milioni più 50 milioni per il bronzo.

La Giunta ha deciso di dare come indicazione-direttiva a tutte le Federazioni Sportive - per garantire continuità per tutta la stagione sportiva soprattutto per quegli organi tecnici o di giustizia che debbono assicurare agli affiliati una uniformità di procedure, di scelte e di giudizio - una prorogatio di detti organi fino al termine della stagione sportiva che si conclude nell’anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici, stante il fatto che il rinnovo delle cariche (presidente, vice, consiglio federale) avviene in Assemblee che si tengono dopo lo svolgimento dei Giochi Olimpici e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo.

La Giunta Nazionale si è infine intrattenuta a lungo sul problema della tutela del patrimonio sportivo italiano, con particolare riguardo ai vivai e alla formazione delle nazionali, in particolare per quello che riguarda le discipline di squadra, ed ha preso la seguente delibera che sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Nazionale:

“LA GIUNTA NAZIONALE

VISTI gli articoli 2,5 e 7 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 7 del Nuovo Statuto del CONI;

VISTO l’articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO l’art. 2, comma 4 bis dello Statuto del CONI in base al quale “Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovaniliâ€;

CONSIDERATO che l’articolo 22 della legge 20 luglio 2002, n. 181 ha demandato al CONI il compito di ripartire tra le Federazioni sportive nazionali il numero di sportivi stranieri ammessi annualmente a svolgere attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuito, “anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovaniliâ€;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 298 del 1 agosto 2003 relativa ai criteri di assegnazione e tesseramento degli sportivi stranieri, in cui “anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del patrimonio nazionale†si prevede tra tali criteri “il ricorso ad atleti stranieri che abbiano dimostrato un livello tecnico di accertato valore, con l’obiettivo che gli stessi possano essere armonizzati con presenze minime di giocatori italiani , soprattutto negli sport di squadra, anche in vista dell’auspicato riassetto normativo in sede comunitaria in materia di sportâ€;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1266 del 30 aprile 2004 e la delibera integrativa adottata dalla Giunta Nazionale del 1° luglio 2004, relativa agli atleti appartenenti ai Paesi neocomunitari;

VISTA la Costituzione Europea firmata a Bruxelles il 18 giugno 2000 che, in relazione allo sport (allegato 41, articolo III-182), stabilisce che “l’Unione contribuisce alla promozione delle sfide europee dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativaâ€;

CONSIDERATO che le richiamate norme in materia di limitazioni degli ingressi degli sportivi stranieri non sono da sole sufficienti a garantire la tutela dei vivai giovanili e la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e conseguentemente la competitività delle squadre nazionali;

CONSIDERATO che, per il raggiungimento delle suddette finalità, si ritiene necessario prevedere una presenza minima di giocatori italiani nelle squadre che partecipano ai campionati di più elevato livello, individuati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate;

CONSIDERATO che si ritiene altresì opportuno prevedere un congruo periodo affinché le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possano pervenire all’attuazione della presente delibera, in relazione alle rispettive specifiche esigenze;

D E L I B E R A

A decorrere dalla stagione agonistica 2006/2007, nelle squadre che partecipano ai campionati di più elevato livello, individuati dalle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, deve essere prevista una presenza di giocatori italiani non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale.

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere, a decorrere dalla stagione agonistica 2004/2005, forme di graduale o anticipata attuazione della presente delibera, in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La presente deliberazione, suscettibile di eventuali integrazioni e modifiche da apportare nei prossimi giorni, sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale".

La Giunta, dopo aver preso in esame altre situazioni di carattere tecnico e amministrativo, ha concluso i propri lavori alle ore 13.00.

2004-07-02 - Fonte: Coni

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