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Procedura civile    

Domanda: Ordine di esibizione di documento di terzo estraneo alla causa, ex 210 cpc

13.06.2008 - pag. 52202 print in pdf print on web

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U

Un lettore propone questa questione:

In un giudizio dinanzi ad un Giudice di Pace viene ordinata l'esibizione di un documento ad un terzo estraneo al giudizio, come previsto dall'art. 210 cpc, con onere alla parte istante di notificare al medesimo terzo l'ordinanza ammissiva
di detto incombente istruttorio.

Mi chiedo (e vi chiedo) cosa debba fare la parte interessata all'acquisizione del documento oltre a notificare l'ordinanza che dispone al terzo l'esibizione.

1 - Sarà onere del terzo trasmettere il documento presso la cancelleria del Giudice?

2 - Dovrà essere onere della stessa parte istante acquisire il documento dal terzo ed esibirlo successivamente in udienza?

Se SI, in quali forme?

A nulla soccorre la lettura dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione, mentre la giurisprudenza precisa che il provvedimento istruttorio non vale come titolo esecutivo per l'esecuzione coattiva del documento dal terzo.

Grazie a chi vorrà rispondere.

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Ecco arrivata una risposta:

"In caso di ostinata mancata ottemperanza all'ordine di esibizione del Giudice, tuttavia, le strade percorribili sono davvero poche. Secondo la giurisprudenza, infatti, la mancata ottemperanza può costituire solo comportamento valutabile ex art. 116 c.p.c. (cfr. Tribunale Napoli, 24 ottobre 2002; Cassazione civile, sez. III, 12 gennaio 1996, n. 188), mentre l'ordinanza ex art. 210 c.p.c. non è suscettibile di esecuzione coattiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 dicembre 2003, n. 18833).

"In un caso di mancata esibizione di estratti conto, per superare il problema, ho formulato al Giudice istanza di ingiunzione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 186 ter, 633 e 639 c.p.c., ottenendo, quindi, un provvedimento suscettibile di essere portato ad esecuzione forzata. E' bene ricordare, tuttavia, che tale richiesta sarebbe ammissibile solamente per la «consegna di una determinata quantità di cose fungibili, ovvero di consegna di una cosa mobile determinata».

"Cordialmente

avv. Massimo Miracola del Foro di Patti"


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13.06.2008 Spataro

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