Segui via: Newsletter - Telegram
 

"La gente purtroppo parla, non sa di che cosa, ma parla" - Maneskin



Procedura civile    

Alert: Divorzio: incostituzionale la competenza territoriale del luogo di residenza comune

Corte Costituzionale sentenza 169 del 2008 - Per il divorzio non vale piu' la regola del Tribunale della vecchia residenza comune.
23.05.2008 - pag. 51968 print in pdf print on web

Download or Play, List or RSS:

Object unavailable. Clicca o scrolla per attivarlo.

Indice generato dai software di IusOnDemand
su studi di legal design e analisi testuali e statistiche

S

Separazione e divorzio: le difficoltà di sciogliere il matrimonio sono anche processuali.

Quante volte i coniugi separati si trasferiscono e vivono altrove ?

La regola processuale della competenza impone la scelta del Tribunale della comune residenza per chiedere il divorzio.

Almeno fino a ieri.

Da oggi la Corte Costituzionale afferma che procedura civile,divorzio,competenza per territorio,incostituzionalità,corte costituzionale, imponendo un luogo che non e' piu' "legato" alle parti.

La sentenza sara' da leggere per comprendere bene ogni conseguenza, in particolare sulle nuove regole della competenza che si potranno applicare in caso di divorzio.

Ecco in estratto il passo decisivo:

"qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.

L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma."

 

Testo completo al link sotto indicato.


Condividi su Facebook

23.05.2008 Spataro

Corte Costituzionale Link: http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php

Segui le novità di Civile.it via Telegram oppure via email: (gratis Info privacy)

    






"La gente purtroppo parla, non sa di che cosa, ma parla" - Maneskin








innovare l'informatica e il diritto


per la pace