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Dati dei contribuenti: i documenti che nessuno cita

La pubblicazione degli elenchi dei contribuenti e' prevista dal dpr 600 del 1973 art 69, ma non su internet. Al link il comunicato del Garante. Nella foto: tutti a fotografare di nascosto i dati di amici e conoscenti ... foto by Spataro
30.04.2008 - pag. 51810 print in pdf print on web

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    L

    L'Agenzia delle Entrate pubblica su internet nome, cognome, data di nascita, redditi dichiarati e imposte pagate e attività svolta.

    Una mole di dati personali pubblicati secondo l'agenzia in forza di una legge, secondo Visco perche' e' democratico cosi' come si vede nei telefilm americani, secondo il Garante della Privacy senza esserne stato informato, secondo Rodotà senza che questo costituisca problemi, secondo le associazioni contro il racket danneggiando le imprese.

    La polemica e' incredibile e troverete giuristi pro e contro. La legge autorizza la trasmissione, tra Agenzia e Comuni, per via telematica, non la diffusione al pubblico.

    Il Garante, dal suo punto di vista, si e' espresso altre volte.

    Citiamo qui i documenti precenti. La polemica e' talmente diffusa che e' inutile cercare di portare un po' di ragionevolezza sui poteri, i limiti di legge, e i danni reali e potenziali.

    Le denunce ormai sono in giro nelle reti p2p via emule: un archivio di tutti gli italiani cosi' completo non si era mai immaginato.

    Solo qualche mese fa ci si preoccupava dei cd persi dagli inglesi nei cestini della spazzatura con tutti i dati bancari ...

    Ecco i documenti che abbiamo trovato:

    Esaustivo il comunicato del Garante del 9.11.2007

    "Il Garante ha dunque prescritto al Comune di Bologna di trattare i dati acquisiti direttamente dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria solo per le finalità previste dalla legge. I quotidiani che hanno pubblicato i dati dei contribuenti dovranno, da parte loro, astenersi dall'ulteriore pubblicazione, anche sui loro siti web, perché tali dati sono stati comunicati dal Comune in contrasto con le previsioni di legge."

     

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600
    Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
    (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n.268)

    fonte: filodiritto

     

    Art. 69. Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti

    1. Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.

    2. Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.

    3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di £ e al 20% del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di £.

    4. Il centro informativo delle imposte dirette, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, forma per ciascun Comune, i seguenti elenchi nominativi da distribuire agli uffici delle imposte territorialmente competenti:

    a) elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;

    b) elenco nominativo dei soggetti che esercitano imprese commerciali, arti e professioni.

    5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al c. 4.

    6. Gli elenchi sono depositati per la durata di 1 anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati.

    Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 648.

    7. Ai Comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.

     

    Ma anche dal Garante:

     

    Provvedimento del 2 luglio 2003

    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

    Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

    Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Boria presso il cui studio ha eletto domicilio

    nei confronti di

    Ministero dell'economia e delle finanze;

    Agenzia delle entrate;

    Sogei S.p.A.;

    Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

    Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

    Relatore il dott. Mauro Paissan;

    PREMESSO:

    Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto ai resistenti "l'annullamento dell'atto di iscrizione del proprio nominativo, con conseguenti informazioni sulla propria dichiarazione tributaria presentata per l'anno 2001, nell'elenco dei contribuenti pubblicato" ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, nonché il blocco dei dati trattati in violazione di legge dall'amministrazione finanziaria.

    Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo la cessazione del comportamento illegittimo tenuto dall'amministrazione finanziaria. In particolare, il ricorrente ritiene illecita la pubblicazione -comprensiva dei dati relativi ai redditi- del citato elenco dei contribuenti alla luce delle novità normative introdotte, in materia di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, dal d.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. Tale regolamento, anche in quanto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, avrebbe natura di regolamento di "delegificazione" ed avrebbe, a suo avviso, abrogato la disciplina originariamente fissata dall'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 relativa al regime di pubblicità delle dichiarazioni fiscali medesime.

    In relazione a tali novità normative, che prevedono tra l'altro particolari disposizioni a tutela dei dati personali, il ricorrente ha sollecitato un'evoluzione dell'orientamento espresso dal Garante, circa la ritenuta liceità del regime di pubblicità nei modi a suo tempo previsti, considerando che, nel caso si ritenesse ancora in vigore il citato art. 69, comma 4, lo stesso legittimerebbe comunque la sola pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti e non anche quella dei loro dati reddituali.

    A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 10 giugno 2003, l'Agenzia delle entrate-Direzione centrale audit e sicurezza, ha risposto con note inviate via fax in data 20 e 24 giugno 2003, con le quali ha dichiarato:

    • che la mancata tempestività nella risposta all'istanza presentata dal ricorrente sarebbe frutto di un adeguamento organizzativo in corso attraverso cui, soltanto di recente, è stata attribuita la competenza in materia di protezione dei dati personali alla medesima Direzione centrale;
    • di ritenere lecito il trattamento effettuato, alla luce dell'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, dal momento che, "ad oggi, nessuna disposizione, espressa o tacita" avrebbe sancito l'abrogazione dell'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, il quale prevede appunto la pubblicazione degli elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi;
    • che risulta confutabile, altresì, l'argomento secondo cui "l'art. 69, così come modificato dalla legge n. 30 dicembre 1991, n. 413, si limiti a prevedere la pubblicazione degli elenchi contenenti esclusivamente i nominativi dei contribuenti, senza indicazione di specifiche informazioni relative a dati di altro genere, in quanto il comma 5 demanda espressamente la fissazione delle modalità di formazione di detti elenchi ad appositi provvedimenti da emanarsi a cura del Ministero delle finanze e attualmente da parte dell'Agenzia delle entrate" e che il provvedimento adottato al riguardo dal direttore dell'Agenzia il 24 gennaio 2001 prevede, "uniformandosi ai precedenti decreti ministeriali del 5 maggio 1994 e 7 maggio 1999, come oltre ai dati anagrafici del contribuente debbano essere indicati, negli elenchi in questione, la categoria prevalente di reddito, il volume di affari, il reddito imponibile, il reddito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo";
    • che l'Agenzia ha peraltro curato "l'introduzione - nei modelli di dichiarazioni dal 2001 in poi - all'interno dell'informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996, dell'inciso relativo alla circostanza che taluni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia o presso i comuni".

    Con nota del 20 giugno 2003, Sogei S.p.A. ha dichiarato di operare in qualità di responsabile del trattamento designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 e di poter pertanto procedere alle operazioni di trattamento dei dati personali "esclusivamente attenendosi alle istruzioni impartitele dal titolare".

    Il Ministero dell'economia e delle finanze, con fax del 24 giugno 2003, ha eccepito "la propria incompetenza sia sul piano formale dell'imputazione soggettiva di parte del controverso rapporto, sia, di conseguenza, sul piano sostanziale del merito".

    Le posizioni delle parti sono state ulteriormente esposte nell'audizione del 26 giugno 2003, nel corso della quale il ricorrente, riprendendo le proprie osservazioni di replica contenute in una nota inviata via fax il 25 giugno 2003, ha ribadito sostanzialmente l'opposizione alla pubblicazione dei dati personali che lo riguardano contenuti nella dichiarazione dei redditi del 2001 nell'elenco dei contribuenti di cui all'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973. In proposito, l'Agenzia delle entrate ha fatto rilevare che tale pubblicazione, con riferimento alle dichiarazioni fiscali del 2001, non ha ancora avuto luogo, non essendo ancora stato emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia previsto dall'art. 69, comma 5, del medesimo d.P.R. n. 600/1973 e che dunque non è dato sapere ad oggi "se quei dati verranno effettivamente pubblicati".

    CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

    Il ricorso concerne una richiesta che va unitariamente qualificata alla stregua di una opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali (in atto o potenziale) da parte o per conto dell'amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alla pubblicità ipotizzata per alcuni dati personali del ricorrente contenuti nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, nell'elenco dei contribuenti di cui all'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, che analogamente a quanto sinora avvenuto potrebbero essere consultabili da chiunque presso taluni uffici finanziari e il comune interessato.

    Il trattamento di dati personali in questione (effettuato dall'Agenzia delle entrate, sulla base anche di decreti ministeriali e, ora, direttoriali, e con la collaborazione di soggetto esterno responsabile del trattamento) va ricondotto nell'ambito dell'art. 27 della legge n. 675/1996, in virtù del quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito solo per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

    La pubblicità degli elenchi dei contribuenti è prevista dall'art. 69, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973. Come già rilevato da questa Autorità con provvedimento del 17 gennaio 2001 (v. Bollettino del Garante n. 16/2001, p. 5; v. anche nota del 13 ottobre 2000, ivi, n. 14/15, p. 9) tale articolo reca "una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni), demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, che sono stati quindi individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l'indicazione dei dati reddituali". L'individuazione di tali "termini e modalità" risulta di recente effettuata non più con decreto ministeriale, ma con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate il 24 gennaio 2001 (provvedimento che riprende analoghe disposizioni già adottate con d.m. del 5 maggio 1994 e 7 maggio 1999).

    La normativa posta in essere con d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (secondo il ricorrente, abrogativa o modificativa dell'assetto appena citato) disciplina, in realtà, le modalità di presentazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per via telematica, tenendo conto della necessità di adottare specifiche misure di sicurezza in ordine al trattamento di dati personali che viene effettuato, anche per il tramite di intermediari designati, in sede di trasmissione delle dichiarazioni.

    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso d.P.R. n. 322 si occupa, quindi, degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti, tenuto conto del profilo della conservazione delle informazioni, ma non disciplina il profilo della successiva pubblicità dei dati risultanti dall'elaborazione da parte dell'amministrazione finanziaria.

    Il medesimo d.P.R. n. 322/1998 non risulta, quindi, né espressamente abrogativo o modificativo dell'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, né implicitamente "incompatibile" con tale precedente normativa relativa al regime di pubblicità di alcuni dati reddituali.

    L'attuale disciplina, regolando un ambito differente rispetto a quello oggetto del d.P.R. n. 322/1998, e rendendo ancora possibile una pubblicità di taluni dati reddituali nei termini previsti da un decreto direttoriale, risponde ad una scelta di carattere generale operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali.

    Come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività.

    Nel caso in esame, la preventiva opposizione riguarda peraltro un trattamento di dati non ancora iniziato, né di prossimo svolgimento. Come premesso, l'Agenzia delle entrate ha infatti dichiarato in atti che non è dato sapere se i dati verranno effettivamente pubblicati sulla base di un nuovo provvedimento del relativo direttore, il che rende inammissibile l'opposizione in esame.

    PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

    dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

    Roma, 2 luglio 2003

    IL PRESIDENTE
    Rodotà

    IL RELATORE
    Paissan

    IL SEGRETARIO GENERALE
    Buttarelli

     


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