art. 1
Dopo l'art. 126 del codice di procedura civile è inserito un nuovo articolo 126 ter:
"Potere di autentica del difensore".
"1. Oltre a quanto previsto dall'art. 83 comma 3 c.p.c., i difensori muniti di procura possono certificare la rispondenza all'originale di qualsiasi copia fotostatica o altrimenti ottenuta di atto, verbale, documento o altro supporto del procedimento in cui sono formalmente costituiti, apponendo in calce allo stesso una apposita certificazione di conformità e la propria sottoscrizione.
2. Per l'ottenimento di copie di documenti, atti, verbali o altri supporti facenti parte del fascicolo del procedimento o dei fascicoli di parte, è consentito l'utilizzo di dispositivi di scansione, fotografici, o altri, a condizione che non deteriorino il supporto riprodotto.
3. Il cancelliere deve consentire l'accesso ai fascicoli per il compimento di dette attività, consegnandoli a semplice richiesta dell'avvocato o di suo incaricato, e può identificare il custode prima della consegna, fissando un termine per la restituzione dei fascicoli non inferiore ad un'ora."
4. Per apporre la certificazione di conformità di una copia all'originale non è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, nè la tenuta di libri o registri, ma il difensore é tenuto a conservare copia dei documenti autenticati e ad esibirla a richiesta.
5 La violazione delle disposizioni del presente articolo deve essere valutata ai sensi dell'art. 88.
6. Qualora, per effetto di illecita certificazione, si sia verificata una decadenza, preclusione o altro effetto nel procedimento cui il documento pertiene o in un altro procedimento, il Magistrato, ad istanza di parte, dovrà disporre la rimessione in termini."
art. 2
"1. Le imposte di bollo o di altro genere eventualmente previste per la duplicazione di atti, documenti, verbali e altri supporti del processo sono soddisfatte mediante apposizione di marche della misura prevista, direttamente dal professionista al momento dell'apposizione della certificazione di conformità.
All'art. 40 del D.P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è aggiunto il seguente comma:
"2. Il diritto non è dovuto qualora il professionista provveda alla copia ex art. 126 ter del codice di procedura civile con mezzi propri."
art. 3
"1. Ogni copia da effettuarsi su supporto informatico non modificabile dovrà essere fornita da parte del richiedente; i diritti di copia sono forfetizzati nella misura di Euro 10 per ogni copia"
art. 4
"La presente legge entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si applica a tutti i procedimenti civili, amministrativi e tributari in corso, in qualsiasi grado o fase."