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Immobili    

Acquisto di immobili e fallimento del venditore: nuove tutele nella milleproroghe

Estesa la tutela alle imprese in crisi. Photo credits to svilen001
14.03.2008 - pag. 51465 print in pdf print on web

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    "la Legge n. 31 del 2008, introduce anche disposizioni di carattere finanziario che apportano modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire."


    La relazione della Cassazione
    La relazione della Cassazione e' disponibile a questo link:

    Legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria " - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario n. 47 - art. 18 bis, comma 1, lett. a:

    Dopo l’articolo 18 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 18-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire). – 1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:


    a) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    “2. Ai fini dell’accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all’applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria, prevista dall’articolo 5 del presente decreto“;


    b) all’articolo 13, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    “3-bis. L’accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l’acquirente, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell’immobile dall’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l’acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l’indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore“.

     


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    14.03.2008 Spataro

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