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Antiriciclaggio    

Pagamenti e assegni trasferibili soggetti a bollo di 1,50; circolare 18 del 2008 agenzia della entrate

Il pretesto e' l'antiriciclaggio. La circolare - Photo credit to Muresan113
10.03.2008 - pag. 51427 print in pdf print on web

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"Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’articolo 49, comma 10, stabilisce che “Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.”

"Il successivo comma 20 del medesimo articolo 49 precisa che “Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008”.

...

"in via preliminare si osserva che, a decorrere dal 30 aprile 2008, la somma di euro 1,50 prevista dal comma 10 dell’articolo 49 in esame è dovuta “a titolo di imposta di bollo”, per ogni modulo di assegno bancario o vaglia postale rilasciato dalle banche o dalle Poste italiane s.p.a. in forma libera fin dall’origine ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR n. 642 del 1972.


"L’introduzione di tale novità non modifica e, quindi, non fa venire meno l’imposta di bollo dovuta sugli “Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale”, di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della Tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In quest’ultimo caso, infatti, l’imposta di bollo è dovuta in relazione a tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché da Poste italiane s.p.a., relativi ad operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente e non anche in relazione agli assegni ed ai vaglia in esame.


"Premesso che il presupposto per il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 49 del decreto n. 231 del 2007 va individuato nel rilascio di “… ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera …” la stessa imposta non presuppone necessariamente l’apertura di un conto corrente bancario o postale."

 


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