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Avvocati    

I Pm intercettano gli avvocati: dura protesta dei penalisti

Ma solo dei penalisti ? photo credits to pilloo
04.03.2008 - pag. 51395 print in pdf print on web

G

GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE



Delibera
20 febbraio 2008




La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane

premesso

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha ricevuto nelle scorse settimane la segnalazione di un iscritto alla Camera Penale di Roma che ha evidenziato come, nell’ambito di un’indagine per il reato di riciclaggio condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo, venissero riportati –e ritenuti investigativamente utili- i contenuti di intercettazioni ambientali tra una persona sottoposta ad indagini ristretta agli “arresti domiciliari” ed il suo difensore che discutevano dei fatti oggetto del processo e la strategia difensiva da adottare (il fatto è meglio descritto nel separato dossier allegato alla presente delibera);

-da tempo, in effetti, giungono all’Unione delle Camere Penali Italiane segnalazioni circa l'esecuzione di intercettazioni telefoniche su utenze di persone sottoposte alle indagini che chiamano il loro legale ovvero di intercettazioni ambientali in cui si ascoltano da parte della polizia conversazioni tra cliente e proprio assistito. Tali conversazioni vengono in genere riportate negli atti processuali (integralmente o attraverso una sintesi del loro contenuto) dando ormai la certezza dell’esistenza di una prassi costante di ascolto, da parte degli investigatori, di conversazioni che intercorrono tra l’avvocato ed il proprio assistito ed aventi ad oggetto il merito del procedimento;

-premesso che la riservatezza delle conversazioni tra legale e proprio cliente è uno dei fondamenti della civiltà giuridica su cui si basano gli assetti processuali delle democrazie liberali, va rilevata e denunciata una prassi costante e generalizzata da cui si desume il costante ascolto, da parte degli organi investigativi, delle conversazioni in parola (nell’allegato dossier si segnalano, solo esemplificativamente, episodi accaduti negli ultimi mesi a Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Nola, Potenza;  l’episodio occorso a Palermo sembra il più grave e significativo);

-la prassi in questione viene fondata su una capziosa interpretazione delle disposizioni legislative (purtroppo avallata in alcuni casi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione), secondo la quale sarebbe inoperante il divieto legislativo di sottoporre a captazione le conversazioni dell'avvocato con il proprio assistito in quanto ad essere intercettata, si dice, è l'utenza dell'indagato e non quella del suo legale. Secondo questa prospettazione, sintomatica dell’indifferenza a quelli che dovrebbero essere elementari diritti della difesa, così andrebbe interpretato l’art. 103, V co. c.p.p. che testualmente dispone: “Non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite”;

-da anni la impostazione delle Camere Penali in tema di garanzie e di rispetto dei principi costituzionali nel processo penale ha preso le mosse dalla constatazione che la violazione delle garanzie elementari nel processo italiano si verifica il più delle volte non tanto in conseguenza di disposizioni legislative che tali garanzie pongano in pericolo

 dato che molto spesso le norme positive appaiono sufficientemente "garantiste"  ma, piuttosto, attraverso interpretazioni giurisprudenziali che stravolgono o vanificano i divieti processuali, o addirittura mediante l’instaurazione di vere e proprie "prassi" che, in contrasto con la corretta interpretazione di una disposizione di legge, la rendono di fatto inoperante. A solo titolo esemplificativo è sufficiente ricordare le disposizioni e le “clausole” previste in tema di presupposti per l'adozione di misure cautelari, spesso oggetto di modifiche legislative dirette a delimitare le possibilità di fare ricorso alla carcerazione preventiva e frequentemente rese vane da interpretazioni “flessibili” delle norme;

-in tale contesto, è evidente come massima debba essere la attenzione e la vigilanza in materia di rispetto dei diritti civili e costituzionali  nelle materie che coinvolgano direttamente l'attività professionale del difensore. E'constatazione comune che nei periodi emergenziali (terrorismo, criminalità organizzata, "tangentopoli") si è manifestato talvolta il tentativo di alcuni inquirenti da un lato di adottare strumenti investigativi particolarmente invasivi anche nei confronti degli avvocati e, dall'altro, addirittura di procedere, non si sa con quanta casualità, alla intimidazione o alla criminalizzazione delle attività difensive (nessuno può dimenticare quanti e quali siano stati i tentativi di incriminazione per favoreggiamento di legali nel periodo dell'emergenza terroristica ovvero quelli di investigare anche sulle attività degli avvocati nei processi di criminalità organizzata, si intende, fuori dei casi di reati ipotizzati a carico dei legali);

-l'esercizio di prassi devianti e' la prova che le presunte "troppe garanzie" del processo italiano, di cui taluno parla, non sono in effetti in alcun modo sufficienti a delimitare l'area della messa in pericolo di  principi costituzionali e di valori fondamentali dell’ordinamento, tra i quali rientra certamente quello della intangibilità delle comunicazioni tra avvocato e cliente;
    
-ammettere deroghe a tale principio (se, ad esempio, l'utenza intercettata non e' quella dell'avvocato ovvero se l’avvocato si trova “per caso” nel domicilio del suo assistito ristretto agli arresti domiciliari) ovvero temperamenti al medesimo (quel che conta e' che le conversazioni non siano utilizzate processualmente) dimostra un sostanziale disprezzo verso principi di civiltà giuridica che dovrebbero essere elementari;

-non può sfuggire, infatti, che la affermazione, apparentemente “garantista”, secondo cui le conversazioni sono comunque inutilizzabili processualmente, non rappresenta che un modo per vanificare il principio con l’apparenza di rispettarlo. Conformandosi a tale impostazione gli investigatori e gli inquirenti continueranno ad ascoltare impunemente le conversazioni tra il difensore  e il suo assistito con il pretesto (di questo infatti si tratta) che tali telefonate non saranno utilizzate processualmente (il che, peraltro, come risulta dal dossier predisposto dall’UCPI, non è poi neanche del tutto vero);

-l’impostazione più sopra criticata, infatti, mostra di non comprendere (rectius, non desidera comprendere)  che la  ratio del divieto di captazione di cui si parla non è (solo) quella di evitare che sia utilizzata come prova un’ intercettazione "illegittima" ma soprattutto di creare una sfera di salvaguardia dei colloqui avvocato/assistito a tutela del diritto di difesa che impedisca agli organi investiganti di  entrare in possesso di informazioni riservate circa l'attività defensionale. Attività che deve potersi esplicare con la certezza che nessuno possa conoscerne i connotati, le iniziative, le impostazioni;

-a solo titolo di esempio, mediante le captazioni denunziate nell’allegato dossier gli investigatori sono venuti a conoscenza di strategie difensive e di circostanze attinenti all’oggetto del procedimento penale che l’ordinamento vuole che siano sottratte alla conoscenza degli investiganti a tutela di principi superiori quali quelli della parità delle armi e della libera esplicazione della attività defensionale. Ammettere una deroga a tali principi significa immettere nell'ordinamento dello stato di diritto istanze etiche proprie di regimi autoritari, secondo le quali il superiore fine pubblico giustifica ogni ingerenza e ogni sacrificio della libertà del difensore;

-si è di fronte a un attentato strisciante e dilagante della legalità costituzionale e processuale.

Tanto premesso, la Giunta dell’Unione delle Camere penali Italiane, rilevata la eccezionale gravità ed il ripetersi su tutto il territorio nazionale degli episodi ricordati

delibera

-di denunciare alle Autorità e alle Istituzioni, anche sopranazionali, la violazione dei diritti alla difesa da parte dell’Autorità Giudiziaria Italiana

-di organizzare altre iniziative da definirsi per denunciare pubblicamente le violazioni in questione;

-di rendere noti, nel corso di tale iniziativa, i casi più gravi di violazione mediante un dossier che li descriva, nonché di trasmettere il predetto dossier alle Autorità ed Istituzioni sopra indicate per quanto di propria competenza, nonché di presentare un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per i provvedimenti del caso, comunicando altresì le violazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Giustizia;
-di promuovere ogni altra iniziativa su tale questione, anche eventualmente investendo le istituzioni europee, riservandola all’esito delle prime attività di denuncia sopra ricordate.

Roma, 20 febbraio 2008


Il Presidente
Oreste Dominioni

Il Segretario
Renato Borzone



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04.03.2008 Spataro

Unione Camere Penali Link: http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=

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