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Praticanti    

Privacy: no al controllo delle impronte digitali dei praticanti avvocati

Singolare questione. Il Garante: sistema sproporzionati rispetto ai fini che persegue. Photo credits to puxie
19.02.2008 - pag. 51266 print in pdf print on web

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Avvocati: no all'uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti


Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire.

Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell'informativa e la mancata notificazione all'Autorità prevista in questi casi dalla legge.

La vicenda, arrivata all'attenzione del Garante a seguito della segnalazione di alcuni praticanti, inizia ad ottobre dello scorso anno quando il Consiglio dell'Ordine installa in prossimità delle aule dove si tengono i corsi un sistema di rilevazione di dati biometrici ed inizia ad acquisire le impronte digitali dei praticanti con l'intento di concludere le operazioni di raccolta entro gennaio 2008 ed inibire successivamente l'ingresso a tutti coloro che non abbiamo fornito le loro impronte.

Nel disporre il divieto il Garante, pur riconoscendo al Consiglio dell'Ordine il compito di verificare la effettiva partecipazione dei praticanti alla Scuola, ha constatato che il trattamento effettuato era illecito perché non conforme ai principi di necessità e proporzionalità.

L'uso delle impronte digitali – afferma il Garante – se può essere giustificato per obiettive e documentate esigenze di sicurezza di beni e persone in situazioni di elevato rischio, non può invece ritenersi lecito per generiche esigenze di sicurezza e di ausilio al rispetto delle regole scolastiche. Verifiche più rispettose della sfera personale degli individui possono essere disposte, ad esempio, attraverso l'utilizzazione di tesserini magnetici o controlli "a vista" dei partecipanti. Il trattamento, inoltre, è stato ritenuto non proporzionato anche sotto l'aspetto tecnico: il sistema prevede infatti la centralizzazione in un unico archivio dei codici identificativi derivati dall'esame delle impronte, anziché un sistema meno invasivo quale la memorizzazione dei singoli codici su badge nell'esclusiva disponibilità dei praticanti. Non idonea anche l'informativa che si limita a delineare solo le finalità del trattamento, senza includere gli altri elementi prescritti dal Codice privacy.

Irregolare, infine, la mancata predisposizione di un sistema alternativo di ingresso in aula per chi non potesse o non intendesse acconsentire alla rilevazione delle impronte.


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