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Tribunale 2008-01-29 - Pdf - Stampa

Tribunale di Nola - Sinistro, dichiarazione del conducente non proprietario, fotografie, valore della dichiarazione, onere della prova

Tribunale di Nola, Dott. Alfonso Scermino, sentenza del 18/09/07: fonte Iussit.eu - Photo credit to Kunstkopf0 Fonte: iussit

 

RREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA

Seconda sezione civile, in persona del giudice unico dr. Alfonso Scermino

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1132 del Ruolo Generale dell’anno 2002, vertente

TRA

Tizia, rappresentata e difesa dall’ avv…., giusta procura a margine dell’atto di citazione di primo grado, con il quale elettivamente domicilia in San ... ... ,-appellante-

CONTRO

R.A.S. Assicurazioni s.p.a.,quale società incorporante la Italica Ass.ni s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t. dott. … e …, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell’atto di appello, dall’ avv. … , con cui elettivamente domicilia in Napoli …; -appellati

Caio, contumace. –appellati-

avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 499/2001 del 10.5.2001 depositata in data 15.5.2001 dal Giudice di Pace di Ottaviano.

CONCLUSIONI: all’udienza del 22.5.2007 i procuratori concludevano riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e a tutte le deduzioni di udienza e alla documentazione prodotta in giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 18 e 19 febbraio 2002 Tizia proponeva appello avverso la sentenza n. 499/2001 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano.

L’istante, avendo avanzato pretesa di vedersi risarcire del danno patrimoniale occorso alla sua autovettura in conseguenza di un incidente automobilistico asseritamene verificatosi il 19.2.1998, si era vista rigettare la sua domanda risarcitoria per difetto di adeguata prova dell’effettiva verificazione del fatto.

Essa, pertanto, con unico motivo di impugnazione contestava la decisione ed insisteva nella sua domanda.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.12.2002 si costituiva la R.A.S. Ass.ni s.p.a., che instava per il rigetto del gravame siccome infondato.

L’altro appellato restava contumace.

La causa era chiamata per le conclusione all’udienza del 22.5.2007, laddove era rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato.

Il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art 18 e ss. L. 990/69, il responsabile civile e la relativa Compagna di Assicurazione, sarebbe stato gravato, preliminarmente, dell’onere di fornire adeguata prova in ordine all’avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest’ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate, laddove , come nel caso in esame, la stessa veridicità del sinistro era contestata dalla convenuta (per tutte, Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609).

Ma tale prova non è stata adeguatamente raggiunta nel presente giudizio e bene ha fatto il primo Giudice a rigettare la domanda.

Nell’ atto introduttivo del giudizio l’attrice esponeva che in data 19.2.1998 , mentre era alla guida della Alfa … tg. ….. procedendo sulla via Vecchia Sarno in San Gennarello di Ottaviano, la sua autovettura veniva collisa sulla fiancata sinistra dall’autocarro Lupetto tg. …, di proprietà di Caio, il quale, uscendo improvvisamente da un vicolo privato, si immetteva inopinatamente nel flusso stradale.

Pertanto, tutti i danni che derivavano al mezzo dell’attrice avrebbero dovuto imputarsi ad uno scontro laterale asseritamene verificatosi tra i veicoli.

Sennonché, tale prospettazione è stata frontalmente smentita da alcune foto versate in atti dalla Compagnia RAS ritraenti le condizioni dei veicoli subito dopo il presunto incidente.

Dalle stesse è possibile rilevare come l’Autocarro Lupetto tg. …, che avrebbe dovuto essere responsabile delle violenta collisione con l’autovettura, non riportava alcun segno di scontri, presentando la sua parte anteriore assolutamente integra su tutti i lati, nonostante evidenti segni di vetustà del mezzo.

Inoltre, l’auto dell’attrice era interessata, lungo tutta la fiancata sinistra presuntamente attinta dall’altro mezzo, da una moltitudine di graffiature, strisciature e rientranze incompatibili con la denunciata dinamica , atteso che un’autovettura che “non presentava alcun danno prima dell’incidente” (teste escusso) avrebbe dovuto riportare tendenzialmente un’unica ed evidente ammaccatura soprattutto all’altezza del punto di impatto, dovendo poi mantenere integre le altri parti della fiancata non collise.

Tanto rende in radice assolutamente non credibile tutto l’impianto assertivo dedotto dall’attrice a fondamento della sua domanda e giustifica de plano il rigetto del gravame.

Né a diversa conclusione deve pervenirsi per il solo fatto che in atti sia stato prodotto un modulo CID relativo al sinistro in esame.

Esso, in effetti, confermava sostanzialmente le modalità dell’incidente addotte dalla Tizia, pur essendo stato sottoscritto – si badi bene - dal solo conducente dell’autocarro Lupetto sig. Mevio e non dal proprietario Caio evocato in giudizio.

Sennonchè, l’attitudine probatoria dell’atto non spiega alcun effetto vincolante ai fini della decisione.

In linea di principio, invero, la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), anche laddove fosse stata resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non avrebbe avuto in ogni caso valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma avrebbe dovuto essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr, Cassazione civile , sez. un., 05 maggio 2006, n. 10311).

Tuttavia, come detto, nella fattispecie essa è stata resa non dal proprietario del veicolo, ma dal conducente.


Per cui, a maggiore ragione il CID non poteva spiegare effetti probatori vincolanti sull’esito della lite, atteso che il litisconsorzio necessario sussiste solo tra il proprietario del veicolo (il "responsabile" , di cui all'art. 23 l. n. 990/1969) e l'assicuratore per la r.c.a, mentre non sussiste tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, a norma dell'art.2054, c. 3, c.c., che prevede solo un'ipotesi di obbligazione solidale e , quindi, di litisconsorzio facoltativo.

Ciò comporta che nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo Caio le affermazioni confessorie rese dal conducente continuano a poter essere suscettibili di libero apprezzamento dal giudice di merito, come è avvenuto nella fattispecie, mentre esse avrebbero fatto piena prova, a norma degli artt. 2733 – 2735 c.c. solo nei confronti del conducente confidente (Mevio) , il quale però non è stato evocato in giudizio dall’attrice (cfr, da ultimo Cassazione – Sezione terza – sentenza 11 aprile – 7 maggio 2007,n. 10304).

E le predette dichiarazioni , all’esito dei riscontri fotografici predetti, non possono che essere valutate come inattendibili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull’appello proposto da Tizia con atto di citazione notificato in data 18 e 19 febbraio 2002 nei confronti della RAS Ass.ni s.p.a. e Caio avverso la sentenza n. 499/2001 emessa dal Giudice di Pace di Ottaviano, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi’ provvede:

- rigetta l’appello;

- condanna Tizia a rimborsare alla RAS Assicurazioni s.p.a. le spese processuali sostenute nel presente giudizio di appello, che liquida in complessivi € 2300,00, di cui € 780,00 per diritti, oltre rimborso spese generali al 12,50%, IVA e contr. cassa prev. avv. come per legge.

Nola 18.9.2007

Il Giudice

Dott. Alfonso Scermino

.


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2008-01-29 Chi: Spataro Fonte: iussit Link: http://www.iussit.eu








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